Proroga dei termini della verificazione e rinvio dell’udienza di merito (TAR Basilicata n. 579/2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel corso del giudizio di primo grado, può disporre d’ufficio la proroga dei termini assegnati al verificatore per l’espletamento dell’incarico istruttorio, integrando e modificando il contenuto dell’ordinanza che ha disposto la verificazione, in ragione della complessità delle questioni tecniche e giuridiche coinvolte. L’ordinanza di proroga non incide sulle questioni di merito della controversia, che restano integralmente demandate alla decisione dell’udienza pubblica, e non è impugnabile autonomamente, in quanto atto endoprocessuale privo di carattere decisorio.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Matera ha approvato la proposta del RUP relativa alla quantificazione, a consuntivo, dell’importo da corrispondere a titolo di adeguamento e revisione dei prezzi contrattuali, ai sensi dell’art. 1-septies d.l. 73/2021 e dell’art. 26 d.l. 50/2022, per i lavori di completamento della ricostruzione di una scuola. La società ha altresì chiesto l’accertamento del proprio diritto all’adeguamento e alla compensazione dei prezzi, nonché l’accesso agli atti del procedimento.

Con ordinanza n. 481/2025, il TAR Basilicata ha disposto una verificazione, conferendo incarico al Dirigente della Direzione generale per l’edilizia statale del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il verificatore delegato ha successivamente chiesto una proroga dei termini, evidenziando la complessità delle questioni tecniche e giuridiche oggetto dell’incarico.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto di accogliere l’istanza di proroga formulata dal verificatore, considerando che la complessità delle questioni sottoposte all’esame dell’organo istruttorio giustifica un ampliamento dei termini originariamente fissati nell’ordinanza n. 481/2025.

Il Collegio ha quindi provveduto a integrare e modificare il capo c) dell’ordinanza istruttoria, fissando al 15/1/2026 il termine per la trasmissione alle parti dell’elaborato peritale, concedendo alle parti cinque giorni per eventuali osservazioni e documenti, e assegnando al verificatore il termine del 28/2/2026 per il deposito dell’elaborato definitivo presso la segreteria del Tribunale.

Il Tribunale ha altresì disposto il rinvio dell’udienza pubblica, già fissata per la trattazione del merito, alla data del 13/5/2026, al fine di consentire il completamento dell’istruttoria e l’effettivo contraddittorio tra le parti sull’elaborato peritale.

La pronuncia si caratterizza per la natura meramente istruttoria e ordinatoria, non contenendo alcuna statuizione sulle questioni sostanziali dedotte in giudizio, che restano demandate alla decisione definitiva del Collegio all’esito dell’udienza di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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