Decadenza delle previsioni di piano e nuova destinazione delle aree bianche (Cons. Stato n. 5996 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza quinquennale delle previsioni del piano degli interventi relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, prevista dall’art. 18, comma 7, l.r. Veneto n. 11/2004, è effetto automatico della legge, del quale il pianificatore deve solo prendere atto. Non esiste un diritto del privato alla reiterazione della precedente destinazione urbanistica, poiché la nuova disciplina delle aree divenute “bianche” è rimessa all’ampia discrezionalità del Comune. Il piano di assetto del territorio è atto di pianificazione generale a contenuto strategico e strutturale, non direttamente conformativo della proprietà privata, sicché il Comune può modificare la destinazione di una singola area anche in senso agricolo. Il difetto di preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento quando il suo contenuto è vincolato e non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal diniego opposto da un Comune alla proposta di piano urbanistico attuativo presentata dalla proprietaria di un’area ricadente in zona di espansione residenziale. Con la medesima delibera di Giunta, l’Amministrazione ha preso atto della decadenza della previsione di espansione, ritenendola maturata per il decorso di cinque anni dalla entrata in vigore del primo piano degli interventi. La successiva variante al piano degli interventi ha poi riclassificato l’area come zona E – agricola.

La proprietaria ha impugnato gli atti davanti al TAR Veneto, che ha respinto il ricorso nel merito. Nelle more è intervenuta la società acquirente dell’area, chiedendo l’estromissione dell’originaria ricorrente; l’estromissione è stata negata in primo grado. La sentenza è stata quindi appellata davanti al Cons. Stato, che ha parzialmente riformato la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo di gravame, relativo all’estromissione. Il giudice di primo grado ha applicato l’art. 111 c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., ma si è fermato al primo comma, omettendo il secondo, che consente l’estromissione dell’alienante quando le altre parti vi consentano. Poiché la successione a titolo particolare nel diritto controverso era stata dedotta e le parti interessate avevano prestato consenso, l’estromissione doveva essere disposta.

Sul merito dell’impugnazione, il Consiglio ritiene infondate le censure. Il P.A.T. è atto di pianificazione generale a contenuto strategico e strutturale, non direttamente conformativo della proprietà privata; lo strumento operativo è il piano degli interventi. Il Comune ha correttamente preso atto della decadenza delle previsioni di espansione, con applicazione del regime delle aree non pianificate di cui all’art. 33 l.r. Veneto, e della sopravvenuta riclassificazione dell’area come agricola.

Nessun rilievo assume la variante invocata dall’appellante, che concerneva aspetti differenti e non ridefiniva la destinazione dell’area. Quanto alla partecipazione procedimentale, il Collegio osserva che gli atti erano anteriori al d.l. n. 76/2020 e che, nel testo allora vigente dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, il vizio formale non comporta annullamento quando il contenuto del provvedimento è vincolato. Il rilascio del titolo abilitativo deve essere conforme alla strumentazione urbanistica vigente al momento della valutazione dell’istanza.

Infine, il Collegio ribadisce che l’Amministrazione conserva ampia discrezionalità nel riplanificare le aree “bianche” e che non sussiste un diritto del privato alla conservazione della precedente destinazione. Il legittimo affidamento non è invocabile, poiché la proprietaria ha avuto cinque anni per presentare il piano attuativo. L’appello è quindi accolto solo quanto all’estromissione, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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