Silenzio inadempimento escluso se la P.A. riscontra la diffida prima del ricorso (TAR Sicilia n. 1081 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 c.p.a. presuppone che l’inerzia perduri al momento della pronuncia del giudice e che non sia venuto meno l’interesse del privato istante alla declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento. Trattandosi di condizione dell’azione, la stessa deve sussistere fino alla decisione. L’adozione di un provvedimento o di un comportamento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire, se interviene prima della proposizione del gravame, oppure improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se interviene nelle more del giudizio. Il privato che non ritenga esaustivo il riscontro ha l’onere di impugnare la nota, censurandone il difetto di motivazione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva partecipato alla gara per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ambito provinciale di Catania. La gara era stata aggiudicata a un raggruppamento temporaneo di imprese.

Dopo un primo giudizio, definito con sentenza dello stesso Tribunale che aveva ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento sanzionatorio del RUP e aveva precisato che l’interesse del terzo alla risoluzione del contratto richiede un’apposita istanza, la società diffidava l’Ufficio Territoriale del Governo, l’Agenzia del Demanio e il RUP a procedere alla risoluzione del contratto per lo scorrimento della graduatoria o, in subordine, per la rinnovazione della gara. Non ottenendo risposta, proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la condanna dell’amministrazione a provvedere presuppone la persistenza dell’inerzia sino alla pronuncia. Poiché si tratta di una condizione dell’azione, la sua assenza impedisce l’esame nel merito della pretesa.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato, citando Cons. Stato, sez. IV, n. 3206 del 2024, oltre ai precedenti Cons. Stato, sez. V, n. 2905 del 2021, sez. III, n. 2660 del 2018, sez. V, n. 1502 del 2016 e sez. V, n. 4605 del 2015, secondo cui l’emanazione di un provvedimento o l’adozione di un comportamento esplicito in risposta all’istanza rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, se anteriore alla proposizione, o improcedibile, se successivo.

Nel caso concreto, l’inerzia è venuta meno prima della notifica del gravame. L’Agenzia del Demanio aveva riscontrato la diffida del 2 maggio 2025 con pec dell’11 giugno 2025, dichiarando di aver condiviso e seguito quanto ritenuto e disposto dal RUP, e aveva replicato alla successiva diffida con pec del 20 giugno 2025, confermando tale condivisione.

Il Collegio ha qualificato entrambe le note come adottate in risposta alle istanze della ricorrente. Ha quindi affermato che, ove la società non ne avesse ritenuto esaustivo il contenuto, avrebbe dovuto impugnarle, censurandole per difetto di motivazione, non già coltivare l’azione avverso il silenzio.

Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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