Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1380 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è fondato quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine, e per l’ipotesi di inerzia nomina quale commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, essendo l’attività riconducibile alla onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta sulla sorte capitale, nella misura degli interessi legali, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. La rivalutazione monetaria non è riconoscibile in mancanza di pronuncia del giudice ordinario, operando il divieto di cumulo con gli interessi legali.

Il Fatto

Taluni docenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 3319/2023 del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a erogare, mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, importi differenziati in favore di ciascun ricorrente. Il titolo, pubblicato il 05.10.2023 e notificato il 26.02.2025, è passato in giudicato.

Poiché l’amministrazione non ha provveduto, i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione, di nominare un commissario ad acta e di condannare l’amministrazione alla penalità di mora, oltre alla rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Accolta dunque l’istanza, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un dirigente munito di adeguata competenza.

Il Collegio ha escluso qualsiasi compenso per il commissario, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa. Ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non tollera limitazioni derivanti da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Quanto alla rivalutazione monetaria, la domanda è stata disattesa per due ordini di ragioni: la mancata pronuncia sul punto del giudice ordinario e il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, introdotto in materia retributiva dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Per le somme dovute al pubblico dipendente dopo il 31 dicembre 1994 spettano i soli interessi legali, salvo che la rivalutazione superi gli interessi, ipotesi non documentata.

Il Tribunale ha infine riconosciuto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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