Decadenza dalla ricongiunzione contributiva per scelta di sottrarsi all’obbligo vaccinale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 362 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio conseguente alla scelta volontaria di non sottoporsi a vaccinazione obbligatoria non integra gli estremi della forza maggiore e non giustifica l’interruzione del piano rateale di ricongiunzione contributiva. Il mancato pagamento di quattro rate consecutive determina la decadenza dal beneficio, della quale la parte interessata è posta in condizione di conoscere all’atto dell’accoglimento dell’istanza. Grava sull’interessato l’onere di verificare l’effettiva applicazione delle trattenute in busta paga e di provvedere direttamente al versamento, una volta accertata l’interruzione da parte del datore di lavoro. L’art. 5 della legge n. 29 del 1979 consente alle gestioni previdenziali di dettare disposizioni interne attuative, che legittimamente prevedono l’effetto decadenziale.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di una struttura sanitaria, era stata ammessa nel 2008 alla ricongiunzione dei periodi assicurativi nel Fondo dei dipendenti pubblici, con pagamento in rate mensili, regolarmente versate tramite trattenuta in busta paga fino a dicembre 2021. Trattenuta interrotta perché la lavoratrice era stata allontanata dal servizio, senza retribuzione, dal 28.12.2021 al 7.11.2022, dopo la mancata sottoposizione all’obbligo vaccinale.
L’INPS ha dichiarato la decadenza dalla ricongiunzione per mancato pagamento di almeno quattro rate consecutive. Il gravame amministrativo è stato respinto e il Giudice del Lavoro di Viterbo ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei Conti. La ricorrente ha chiesto, in via principale, di completare il piano rateale versando le rate mancanti con interessi; in subordine, il versamento in unica soluzione del residuo.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che è incontroverso che l’interruzione dei pagamenti sia conseguita alla sospensione dal servizio, disposta ex lege e rimasta inoppugnata, per la mancata volontaria sottoposizione alla vaccinazione. Il punto centrale è la qualificazione giuridica di quella interruzione.
Per il Collegio essa non è riconducibile alla forza maggiore: scaturisce da una scelta consapevole della ricorrente, atto giuridico peraltro contra legem, di sottrarsi all’obbligo fissato dalla legge, con assunzione di tutte le conseguenze, prevedibili o meno. L’emergenza sanitaria non opera quindi come esimente.
La Corte richiama un proprio precedente (Sezione, 19.9.2024, n. 439), secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto verificare l’effettiva applicazione della trattenuta sulla retribuzione, onere di facile adempimento e nella piena disponibilità. L’art. 5 della legge n. 29 del 1979 consente alle gestioni previdenziali di dettare disposizioni interne attuative delle istanze di ricongiunzione; l’Istituto prevede espressamente la decadenza in caso di omesso tempestivo versamento di quattro rate consecutive.
Analogo indirizzo è confermato da CdC, sez. I app., 24.3.2025, n. 40: anche in presenza di un elevato numero di rate versate, la parte è posta in condizione di conoscere la necessità di completare i versamenti, emergendo dal provvedimento di accoglimento l’avvertenza sulla possibile interruzione delle trattenute e sull’esigenza di provvedere tramite modello F24. Ne deriva che, nel corso della rateazione, non è possibile interrompere i pagamenti senza effetto decadenziale.
Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato. La relativa novità della questione giustifica la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.; nulla per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
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