Non idoneità all’avanzamento legittima se valuta fatti di sanzione cancellata (TAR Lazio n. 1603 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio della Commissione di avanzamento, sia in ordine all’idoneità sia all’attribuzione del punteggio di merito, costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, investendo la personalità complessiva del candidato ed essendo sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti delle palesi aberrazioni che trasmodino in eccesso di potere per manifesta irrazionalità. La cancellazione degli effetti delle sanzioni disciplinari rimuove le conseguenze giuridiche ex nunc, ma non elimina il fatto storico e non impedisce all’Amministrazione di valutarne l’incidenza sulle qualità morali e professionali del militare, ai fini del giudizio di affidabilità richiesto per il grado superiore. Rientra nelle prerogative discrezionali della Commissione stabilire fino a quando un fatto del passato conservi valenza negativa e quando essa sia neutralizzata dall’accumularsi di giudizi positivi. Il giudizio di avanzamento è autonomo e distinto rispetto alla compilazione dei documenti caratteristici.

Il Fatto

Il ricorrente, all’epoca dei fatti Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, ha impugnato il giudizio di non idoneità all’avanzamento a scelta al grado superiore di Maresciallo Aiutante, riferito all’aliquota del 31.12.2021, adottato dalla Commissione Permanente di Avanzamento del Comando Generale e comunicato nel 2023.

Il giudizio negativo si fondava sul rilievo che il militare non possedeva i requisiti professionali richiesti, con riferimento anche a una consegna di rigore di tre giorni irrogata nel 2017 per fatti risalenti al 2012, i cui effetti erano stati cancellati. Il ricorso, originariamente proposto davanti al TAR Piemonte e riassunto davanti al TAR Lazio dopo ordinanza declinatoria della competenza, è affidato alla pretesa illegittimità della valutazione di quel precedente disciplinare. Le Amministrazioni intimate hanno chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio di avanzamento come esercizio di discrezionalità tecnica di particolare ampiezza, che investe l’intera personalità del candidato. Il sindacato giurisdizionale resta confinato in uno spazio assai limitato, salvi i casi di violazione delle regole formali procedurali, restando apprezzabili le sole palesi aberrazioni da cui traspaia il cattivo esercizio del potere amministrativo. Il Collegio richiama sul punto il consolidato orientamento amministrativo, da ultimo Cons. Stato, Sez. II, n. 8252 del 24 ottobre 2025.

Su questa base il Tribunale fa proprio l’indirizzo secondo cui la cancellazione degli effetti della sanzione opera ex nunc: rimuove le conseguenze giuridiche, ma non elimina il fatto storico né impedisce all’Amministrazione di valutarne l’incidenza sulle qualità del militare. La valutabilità delle caratteristiche personali emerse in occasione delle vicende disciplinari permane ai fini del giudizio di affidabilità per il grado superiore, come affermato nel parere del Cons. Stato n. 982/2021.

Nel caso concreto la Commissione ha espressamente dato atto dell’intervenuta cancellazione, ma ha legittimamente ritenuto che dalla vicenda disciplinare fossero emersi elementi negativi, giudicandoli prevalenti su quelli positivi. Si è trattato di un bilanciamento rientrante nel potere discrezionale dell’organo, non connotato da manifesta irrazionalità o abnormità.

Il Tribunale respinge poi la censura di contraddittorietà con le valutazioni caratteristiche “eccellenti”: il giudizio di avanzamento è autonomo e distinto rispetto alla compilazione dei documenti caratteristici. Non appare illogico che la Commissione abbia ritenuto i fatti sottesi alla consegna di rigore, per la loro gravità intrinseca, prevalenti sugli elementi positivi. Quanto al tempo trascorso, rientra nelle prerogative discrezionali stabilire quando la valenza negativa di un fatto passato possa considerarsi neutralizzata. La successiva promozione con l’aliquota del 2024 dimostra il corretto funzionamento del meccanismo fisiologico di recupero, senza inficiare la legittimità del giudizio negativo per l’anno in contestazione. La valutazione risulta ragionevole e proporzionata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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