Qualificazione del contratto e foro del consumatore nel rapporto professionale (Cass. civ. Sez. II n. 4734 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicabilità della disciplina del Codice del consumo non rileva la mancata spendita, in sede di stipula, della qualità di imprenditore o professionista, ma lo scopo del negozio. È sufficiente che il contratto sia posto in essere per lo svolgimento o per le esigenze dell’attività imprenditoriale o professionale, non essendo necessario che tale scopo sia esclusivo: basta che soddisfi interessi anche solo connessi o accessori rispetto all’attività, salvo che risulti marginale o secondario. La scrittura che si limiti alla ricognizione del debito e a una mera promessa di pagamento, senza estinzione dei rapporti preesistenti per effetto di disposizioni nuove e incompatibili, non integra novazione oggettiva. Ne consegue che la competenza del giudice del luogo di residenza del consumatore, prevista per i contratti conclusi con il professionista, non può fondarsi su una qualificazione rimasta priva di riscontro probatorio.
Il Fatto
Un professionista ha ottenuto dal Tribunale di Padova un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, per un importo di euro 67.796,90 oltre accessori, a titolo di compenso per consulenza e assistenza prestata in alcune pratiche edilizie. La domanda monitoria si fondava su una scrittura privata del 2018, con cui — secondo il creditore — erano state novate le precedenti obbligazioni contratte dal debitore e dal padre di questi.
Il debitore ha proposto opposizione, eccependo la competenza del Tribunale di Belluno in quanto consumatore. Il giudice adito ha accolto l’eccezione ai sensi dell’art. 33, comma II, lettera u), d.lgs. n. 206/2005 e ha revocato il decreto. Il creditore ha allora proposto regolamento di competenza, censurando la qualificazione del rapporto e deducendo la natura imprenditoriale dell’attività cui l’incarico era funzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie l’unico motivo. Muove dalla qualificazione della scrittura posta a base del ricorso monitorio, utilizzata quale prova scritta dei crediti ex art. 633 cod. proc. civ., ed esclude che essa integri una transazione novativa. L’atto era esplicitamente rivolto alla ricognizione dei debiti verso il professionista e conteneva una mera promessa di pagamento, senza comportare l’estinzione dei rapporti preesistenti mediante disposizioni nuove e incompatibili.
Non hanno tale efficacia né la sottoscrizione in proprio da parte dell’opponente, né l’esonero da responsabilità per eventuali e non specificate responsabilità del professionista. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, perché si realizzi la novazione oggettiva, occorre un mutamento sostanziale dell’obbligazione, con cambiamenti dell’oggetto della prestazione o della natura giuridica del rapporto che lo trasformino in una nuova obbligazione incompatibile con la prima (Cass. n. 1407/1971; Cass. n. 12039/2000; Cass. n. 14857/2001).
Il passaggio decisivo riguarda però la qualificazione soggettiva del rapporto. Per ritenere concluso un contratto sottoposto alla disciplina consumeristica non rileva la mancata spendita della qualità di imprenditore, ma lo scopo del negozio: è professionista, ai fini del Codice del consumo, tanto la persona fisica quanto quella giuridica, pubblica o privata, che utilizzi il contratto nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale. Non è necessario che il contratto sia stato concluso nell’esercizio dell’attività propria, essendo sufficiente che sia posto in essere al fine dello svolgimento o per le esigenze dell’attività (Cass. n. 13337/2007; Cass. n. 15331/2011; Cass. n. 11773/2013; Cass. n. 21673/2013; Cass. n. 6578/2021).
Tale scopo non deve essere esclusivo, poiché basta che il contratto sia diretto a soddisfare interessi anche solo connessi o accessori rispetto all’attività imprenditoriale o professionale (Cass. n. 21763/2013; Cass. n. 8419/2019; Cass. n. 11933/2006; Cass. n. 5097/2023), a meno che detto scopo non sia marginale o secondario (Cass. n. 5097/2023).
Nel caso concreto l’attività professionale era certamente finalizzata a interventi su immobili ove si svolgeva l’attività dell’impresa agricola esercitata dal resistente insieme al padre, nel frattempo deceduto. Nella scrittura è esplicita la menzione dei debiti delle “ditte”, riferimento ai debiti contratti nella qualità di imprenditori agricoli, il cui possesso è documentato dalla richiesta di iscrizione all’anagrafe delle ditte agricole del settore primario. Anche nella comunicazione di recesso dal rapporto professionale il ricorrente aveva evidenziato che l’incarico era finalizzato al recupero dell’azienda agricola, mentre nulla è allegato riguardo alla consistenza e alla tipologia degli interventi su immobili a destinazione abitativa, che non possono ritenersi oggetto prevalente della prestazione.
La sentenza è dunque cassata in relazione al motivo accolto e viene dichiarata la competenza del Tribunale di Padova, dinanzi al quale le parti sono rimesse, con riassunzione nel termine di legge, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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