Giudizio di anomalia dell’offerta e insostenibilità dei costi per attività migliorative: non manifestamente abnorme (TAR Sardegna n. 15 del 17.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di valutazione della congruità di un’offerta, il giudice amministrativo, nella fase cautelare, deve limitarsi a verificare che il giudizio di anomalia formulato dalla stazione appaltante non sia manifestamente abnorme, non potendo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione. È legittima l’esclusione del concorrente qualora, anche accedendo alla tesi dello stesso circa la inclusione dei costi della manodopera per le attività migliorative nell’offerta, emergano ulteriori voci di spesa, non strettamente riconducibili al costo del lavoro, che l’offerente dovrebbe comunque sostenere e che risultino insostenibili alla luce del corrispettivo proposto. La doppia imputazione dei costi non sussiste quando l’Amministrazione non conteggia due volte le medesime voci, ma enuclea spese ulteriori ed autonome rispetto a quelle già coperte dall’offerta.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale, in qualità di mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, ha partecipato a una procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta dal Comune di Olbia per l’affidamento del servizio educativo territoriale. La stazione appaltante, all’esito della verifica di congruità, ha ritenuto l’offerta anormalmente bassa e nel suo complesso non sostenibile, disponendone l’esclusione.
Il provvedimento di esclusione si fondava sulla considerazione che la concorrente, nei giustificativi, avesse modificato i costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, e che le somme residue per spese di gestione e servizi implementativi non fossero sufficienti a coprire gli oneri derivanti dalle proposte migliorative. La ricorrente ha impugnato l’esclusione, deducendo che l’Amministrazione aveva erroneamente ravvisato una modifica dei costi e aveva conteggiato due volte i costi della manodopera per le azioni migliorative. Ha altresì chiesto la sospensione cautelare del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione della misura richiesta. Il Collegio ha preliminarmente ricordato il carattere sommario della cognizione propria della fase cautelare, che non consente un sindacato di merito approfondito ma solo una verifica di manifesta abnormità del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato che l’esclusione era stata disposta anche accedendo alla tesi della ricorrente, secondo cui i costi della manodopera indicati in sede di offerta comprendevano anche quelli per le attività migliorative straordinarie. Ciò nondimeno, il RUP aveva enucleato una serie di costi ulteriori, non riconducibili alle voci che compongono il costo della manodopera secondo le tabelle ministeriali, che l’offerente avrebbe dovuto necessariamente sostenere per implementare le misure di welfare e benefit, lo spazio neutro e la mediazione culturale.
Secondo il Collegio, il giudizio di anomalia non si fondava pertanto su una indebita doppia imputazione dei medesimi costi, ma sull’enucleazione di spese ulteriori e non sostenibili alla luce dell’offerta formulata. Tale valutazione non è apparsa manifestamente abnorme, con conseguente rigetto della domanda cautelare e compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della fattispecie.
Il Tribunale ha infine fissato per la definizione del merito la pubblica udienza del 27 maggio 2026.
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Nota della Redazione
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