Scatti stipendiali per Carabinieri e Guardia di Finanza nel calcolo del TFS (TAR Sicilia n. 2267 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, riconosce l’incremento di sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio e della base pensionabile a tutte le forze di polizia, siano esse a ordinamento civile o militare. Il richiamo operato dall’art. 6 del medesimo decreto all’art. 16 della legge n. 121/1981 e la previsione dell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 confermano che l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza rientrano tra i destinatari del beneficio. Il diritto alla rideterminazione del TFS presuppone il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. Sulle somme dovute non si cumulano interessi legali e rivalutazione monetaria, operando il criterio della maggior somma.

Il Fatto

Quattro ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, avevano cessato dal servizio a domanda dopo il compimento dei cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. Ciascuno aveva chiesto all’I.N.P.S. il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.

L’Istituto aveva respinto l’istanza di riesame con provvedimento del 23 dicembre 2024 e, nei singoli prospetti di liquidazione, non aveva attribuito il beneficio. I ricorrenti hanno quindi impugnato gli atti e chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione, oltre interessi e rivalutazione. L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio senza spiegare difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, giudicando esaustivo il compendio documentale versato e non necessaria alcuna integrazione istruttoria, con rigetto implicito della richiesta di consulenza tecnica o verificazione.

Il percorso argomentativo muove dal dato letterale dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che accorda sei scatti ciascuno del 2,50 per cento sull’ultimo stipendio, includendo la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali richiamati. Sul piano soggettivo la norma indica il personale della Polizia di Stato e il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.

La giurisprudenza consolidata, che il Tribunale ha dichiarato di voler seguire, ha chiarito che la disposizione si applica a tutte le forze di polizia, a ordinamento civile o militare. È funzionale a tale conclusione il rinvio che l’art. 6 del medesimo decreto compie all’art. 16 della legge n. 121/1981, che nell’ambito delle forze di polizia ricomprende anche l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza (Cons. Stato, sez. II, 20 marzo 2023, n. 2831 e 2833).

Il Collegio ha poi valorizzato l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare), che espressamente prevede la continuità applicativa dell’art. 6-bis al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, senza innovare l’ordinamento (C.G.A.R.S., 29 dicembre 2022, nn. 1329, 1331, 1326).

Annullati per quanto di interesse gli atti impugnati, il Tribunale ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al beneficio ai fini della determinazione del TFS, riconoscendone il possesso dei requisiti. Ha quindi condannato l’I.N.P.S. alla rideterminazione e alla liquidazione della maggior somma. Quanto agli accessori, ha escluso il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, richiamando la regola posta dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che ha esteso ai crediti di lavoro il criterio della non cumulabilità già previsto per i crediti previdenziali dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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