Decadenza del silenzio-assenso e necessità di un nuovo parere sanitario (TAR Campania n. 5106 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento autorizzatorio tacito formatosi per silenzio-assenso sull’istanza di installazione di una stazione radio base decade qualora le opere non siano realizzate nel termine perentorio di dodici mesi dalla sua formazione, decorrente dalla scadenza del termine di cui all’art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003, senza che le sopravvenienze (quali il rilascio di titoli integrativi) possano spostare il dies a quo. La reiterazione dell’istanza non determina la formazione di un nuovo silenzio-assenso se la domanda non è corredata da un parere aggiornato dell’organismo competente per la verifica di compatibilità elettromagnetica, requisito essenziale e imprescindibile del procedimento; il richiamo a un parere risalente, relativo a un titolo decaduto e reso in un contesto territoriale mutato, viola il principio di precauzione.

Il Fatto

I ricorrenti, residenti in prossimità del sito, impugnavano il silenzio-assenso formatosi sulle istanze di autorizzazione presentate dal gestore per la realizzazione di una stazione radio base, nonché gli atti presupposti. Deducevano la mancata pubblicizzazione dell’istanza, la violazione delle garanzie partecipative e, con i motivi aggiunti, la decadenza del titolo per mancata realizzazione delle opere nel termine di legge. L’istanza originaria risaliva al 2018 e su di essa si era formato il silenzio-assenso; nel 2020, dopo l’inizio dei lavori, il gestore presentava una nuova istanza, reiterando la richiesta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto assorbente il motivo relativo alla decadenza del titolo originario. Sul silenzio-assenso formatosi il 6.12.2018, il termine perentorio di dodici mesi per l’inizio dei lavori scadeva il 6.12.2019, mentre le comunicazioni di inizio lavori risalgono all’ottobre 2020. La Corte precisa che la necessità di acquisire titoli integrativi, come l’autorizzazione sismica, non sposta il dies a quo del termine decadenziale, che decorre dalla formazione del titolo; l’operatore ha l’onere di richiedere tempestivamente una proroga, rappresentando le sopravvenute esigenze.

Quanto alla seconda istanza del 2020, il Collegio esclude la formazione di un nuovo silenzio-assenso. L’assenza di un valido e aggiornato parere dell’organismo di controllo, elemento essenziale del procedimento, impedisce la formazione del titolo tacito. Il richiamo al parere del 2018 è inutilizzabile, essendo relativo a un titolo decaduto e a un contesto territoriale radicalmente mutato per la crescente presenza di antenne. La rinnovata valutazione dell’impatto elettromagnetico cumulativo era imposta dal principio di precauzione.

Il ricorso è stato accolto, dichiarando la decadenza del titolo formatosi nel 2018 e annullando il silenzio-assenso del 2020. L’istanza di accesso è stata dichiarata inammissibile in quanto generica ed esplorativa. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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