Accoglimento ricorso per il mancato riconoscimento della Carta Docente (TAR Campania n. 5105 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile e fondato quando la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, abbia accertato il diritto del docente precario alla Carta Docente e l’Amministrazione non abbia provveduto ad adempiere nel termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In tale sede, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al dispositivo, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con attribuzione al difensore che ne abbia fatto richiesta. La domanda di ottemperanza non può, invece, essere estesa alla parte della sentenza relativa alle spese di lite, qualora queste siano state liquidate in favore del difensore antistatario, il quale è titolare di un autonomo titolo di credito.

Il Fatto

Con sentenza del 18.03.2025, il Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro aveva accertato il diritto del docente, assunto a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico della Carta Docente per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare l’importo di € 3.000,00, oltre interessi legali. La sentenza aveva altresì liquidato le spese di lite in favore del difensore, che era anticipatario delle stesse.

A fronte dell’inutile decorso del termine per l’adempimento, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo che fosse assegnato all’Amministrazione un termine per dare esecuzione alla sentenza e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato, in primo luogo, la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.

Il giudice ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo, con esclusione della parte relativa alle spese di lite. Tale esclusione è stata motivata dalla circostanza che il difensore antistatario non aveva proposto il ricorso, essendo egli titolare di un autonomo titolo di credito rispetto alla posizione del proprio assistito. Sul punto, il Collegio ha richiamato i precedenti della Cassazione civile, Sezione III, n. 27041 del 2008 e n. 21070 del 2009.

Il TAR ha altresì designato, sin d’ora, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega all’interno della Struttura, determinando il suo compenso in € 500,00, a carico del Ministero. Ha infine condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 1.000,00, con attribuzione al difensore che ne aveva fatto richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *