Permesso di soggiorno per attesa occupazione escluso senza instaurazione del rapporto (TAR Emilia-Romagna n. 992 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e non una mera promessa di assunzione. L’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 è inequivoco nel riferire la tutela al solo caso di perdita del posto di lavoro, senza possibilità di estensione analogica all’ipotesi in cui il rapporto non sia mai sorto. A maggior ragione il beneficio non spetta quando il nulla osta sia stato revocato per carenza originaria dei requisiti reddituali in capo al datore di lavoro richiedente. Il rilascio del titolo è pertanto subordinato all’esistenza di un rapporto costituito secondo i requisiti di legge, non essendo sufficiente la promessa di occupazione rimasta ineseguita.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, otteneva il nulla osta al lavoro subordinato su domanda presentata dal datore di lavoro e, conseguito il visto d’ingresso, faceva ingresso in Italia nel mese di ottobre 2023. Prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno, apprendeva in via informale che il nulla osta era stato revocato.
Con istanza del 5 giugno 2024 chiedeva quindi allo Sportello unico per l’immigrazione il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, rappresentando che la mancata sottoscrizione del contratto dipendeva da cause non imputabili al lavoratore. L’istanza restava priva di riscontro. Il ricorrente proponeva allora ricorso cumulando l’accertamento del silenzio inadempimento e l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che il ricorso cumula due domande soggette a riti diversi: quella avverso il silenzio, ex art. 117 c.p.a., e quella impugnatoria, soggetta al rito ordinario. Ai sensi dell’art. 32 c.p.a., secondo cui se le azioni sono soggette a riti diversi si applica quello ordinario, dispone lo stralcio della domanda di annullamento, da trattare in pubblica udienza, e decide nel presente grado la sola domanda speciale sul silenzio.
Nel merito, la domanda è infondata. Il ricorrente mira espressamente a una pronuncia sulla fondatezza della pretesa al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La tesi sostenuta è che tale titolo spetti non solo in caso di perdita del lavoro, ma anche quando il nulla osta sia stato revocato per ragioni non imputabili al lavoratore.
La Corte richiama l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, che riferisce la disposizione esclusivamente alla perdita del posto di lavoro. Il testo normativo non è estensibile analogicamente al caso in cui il rapporto non si sia mai instaurato, né a quello, qui ricorrente, di revoca del nulla osta per carenza originaria dei requisiti in capo al datore di lavoro.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’attesa occupazione presuppone la perdita di un lavoro regolarmente instaurato e non una mera promessa di assunzione: la cessazione o l’interruzione del rapporto esigono che il rapporto si sia effettivamente costituito. Viene richiamata anche la circolare del Ministero dell’Interno n. prot. 4623 del 17.11.2020, che ammette valutazioni caso per caso limitate a ipotesi di forza maggiore, per escludere usi strumentali della domanda.
Nel caso concreto il rapporto di lavoro con il datore di lavoro richiedente non si è mai instaurato, essendo intervenuta la revoca del nulla osta per reddito insufficiente. Il ricorso sul silenzio è dunque respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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