Occupazione suolo pubblico: ius superveniens vincola la riedizione del potere post annullamento (TAR Liguria n. 828 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione temporanea di suolo pubblico, la riedizione del potere amministrativo successiva a un annullamento in autotutela disposto per mere ragioni procedimentali non è limitata dallo ius superveniens: trova applicazione il principio tempus regit actum. L’eventuale statuizione giurisdizionale che abbia accertato la spettanza del bene della vita o imposto uno specifico effetto conformativo costituisce l’unica deroga a tale regola. Il divieto di nuove occupazioni di suolo pubblico, stabilito dal regolamento comunale con riferimento alle concessioni già in essere, costituisce espressione dell’ampia discrezionalità dell’ente locale, insindacabile in sede giurisdizionale salvo macroscopiche irragionevolezze.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande situato a Manarola, nel Comune di Riomaggiore, aveva presentato istanza per ottenere la concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico antistante il locale. L’amministrazione comunale aveva rigettato la richiesta in ragione del divieto di occupabilità a fini commerciali della piazza, imposto con deliberazione della Giunta comunale.

Il provvedimento impugnato era stato adottato in sede di riedizione del potere, successivamente all’annullamento d’ufficio del precedente diniego, non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. La società aveva impugnato il nuovo diniego, unitamente al regolamento comunale sul canone patrimoniale e alla delibera della Giunta, deducendo plurimi profili di illegittimità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando come la fisiologica reiterazione stagionale della richiesta di occupazione temporanea renda attuale l’interesse della ricorrente a ottenere una statuizione funzionale al riesercizio del potere amministrativo.

Nel merito, la sentenza ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’annullamento in autotutela era intervenuto solo per ragioni procedimentali e che, in tali casi, non sussiste alcun limite all’applicazione dello ius superveniens rispetto alla statuizione giurisdizionale. Il principio tempus regit actum opera anche in sede di riedizione, salvo che il giudice abbia accertato la spettanza del bene della vita o imposto uno specifico effetto conformativo con pronuncia sostanziale.

Con riferimento al secondo motivo, la regola del c.d. one shot temperato, codificata dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, è stata ritenuta inapplicabile proprio in presenza di una disciplina sopravvenuta che legittima il nuovo esercizio del potere.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla competenza, osservando che la norma regolamentare invocata – l’art. 9 del Regolamento comunale – stabilisce il divieto generale di nuove occupazioni rispetto a quelle già in essere, rimettendo alla Giunta sia il potere di deroga sia la facoltà di individuare specifiche aree in cui rafforzare il divieto anche in sede di rinnovo.

Infine, il quarto motivo è stato respinto poiché il divieto di occupazione degli spazi pubblici costituisce espressione della discrezionalità dell’ente locale, insindacabile in assenza di macroscopiche irragionevolezze, ed è coerente con la naturale destinazione alla fruizione collettiva degli spazi pubblici, la cui sottrazione all’uso esclusivo non richiede una specifica motivazione sul bilanciamento degli interessi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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