Payback dispositivi medici: al giudice ordinario le impugnazioni dei provvedimenti regionali (TAR Lazio n. 8907 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti regionali adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015 che quantificano la quota di ripiano dovuta dalle aziende fornitrici di dispositivi medici non sono espressione di potere autoritativo, bensì di attività vincolata e meramente ricognitiva, sicché la relativa controversia involge un diritto soggettivo patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il meccanismo del payback, come applicabile agli anni 2015-2018, costituisce misura ragionevole e proporzionata, non contrastando con i principi di irretroattività, affidamento e libertà di impresa, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava innanzi al TAR Lazio, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i provvedimenti regionali e provinciali adottati per il recupero del c.d. payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018, unitamente agli atti statali presupposti: il D.M. Salute 6 luglio 2022 di certificazione dello sforamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022 e l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 2019. La ricorrente deduceva, in particolare, l’illegittimità costituzionale del meccanismo e la violazione dei principi di affidamento e di libertà di impresa, lamentando la retroattività nella fissazione dei tetti regionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preso atto del quadro normativo, ha respinto le censure relative agli atti statali, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 che ha ritenuto il meccanismo del payback misura proporzionata, in quanto contributo solidaristico a sostegno della spesa sanitaria, con elementi della prestazione individuati ex lege. La fissazione del tetto al 4,4% del fabbisogno standard era già nota alle imprese fin dal 2015, rendendo prevedibile l’alea dello sforamento e infondata ogni doglianza sull’affidamento.

Quanto all’impugnazione dei provvedimenti regionali di quantificazione del dovuto, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo la ricostruzione accolta, le Regioni svolgono attività meramente attuativa: verificano la documentazione contabile, definiscono l’elenco delle aziende e applicano la percentuale di riparto già fissata dalla legge, senza alcuna discrezionalità. L’atto regionale non è quindi espressione di potestà autoritativa, ma di accertamento tecnico-contabile sul quantum debeatur, instaurandosi un rapporto paritario tra Regione e fornitore, fonte di un diritto soggettivo patrimoniale.

Tale conclusione, già affermata dalla giurisprudenza del medesimo Tribunale, è stata estesa anche ai motivi aggiunti, riguardanti il provvedimento della Provincia Autonoma di Bolzano di ricalcolo degli oneri. Per tali segmenti di domanda è stata disposta la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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