Sequestro penale non rende nullo l’ordine di demolizione (TAR Liguria n. 783 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione di un’area interessata da abuso edilizio a sequestro penale non determina la nullità né l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, ma soltanto l’eventuale differimento del termine fissato per la rimessione in pristino, decorrente dalla data del dissequestro, che è onere dell’interessato richiedere tempestivamente. L’obbligato ha l’onere di chiedere all’autorità giudiziaria penale il dissequestro ai sensi dell’art. 85 disp. att. cod. proc. pen.; solo il rigetto dell’istanza può configurare il factum principis idoneo a inibire l’ordine di demolizione. Il proprietario dell’area è destinatario della sanzione demolitoria ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001 a prescindere dalla sua qualità di autore dell’abuso, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria; il profilo soggettivo del proprietario incolpevole rileva solo ai fini dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. L’adozione di ordinanze di demolizione separate per ciascuna delle proprietà coinvolte da un’unica condotta illecita è legittima, non essendovi alcuna disposizione che imponga un provvedimento unitario.
Il Fatto
Un soggetto impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ingiunto la demolizione di opere abusive — una strada con sbancamenti e scavi del pendio — realizzate su un terreno di sua proprietà da un terzo, nei cui confronti pendeva un processo penale. Il ricorrente, dichiarandosi estraneo alla condotta illecita e sostenendo che i lavori fossero stati eseguiti a sua insaputa, deduceva: la nullità dell’ordine per l’esistenza di un sequestro penale sull’area, la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 per la sua qualità di proprietario incolpevole e la violazione dei principi di buon andamento per il frazionamento dei procedimenti in ordinanze separate per ciascuna proprietà. Chiedeva altresì il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, ha chiarito che il sequestro penale non incide sulla validità dell’ingiunzione demolitoria ma solo sulla sua esecutività: la misura cautelare impedisce temporaneamente il ripristino, esonerando l’interessato dalla sanzione per la mancata ottemperanza, ma l’obbligato conserva l’onere di attivarsi per ottenere il dissequestro secondo la procedura di cui all’art. 85 disp. att. cod. proc. pen., al fine di provvedere alla demolizione; solo il rigetto dell’istanza potrebbe configurare un impedimento assoluto.
Con riferimento alla posizione del proprietario incolpevole, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001 individua come destinatari della sanzione demolitoria, in forma congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso. Gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa o dalla buona fede del proprietario: il suo profilo soggettivo rileva unicamente per evitare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
Infine, il Collegio ha giudicato legittima la scelta del Comune di adottare ordinanze separate per ciascuna delle proprietà coinvolte dalla medesima condotta illecita: nessuna disposizione o principio impone un provvedimento unitario, e tale modus procedendi risulta anzi rispettoso delle singole posizioni soggettive. La domanda risarcitoria è stata conseguentemente rigettata per difetto dell’ingiustizia del danno. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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