Decorrenza della nomina a vice ispettore ancorata alla conclusione del corso (Cons. Stato n. 6036 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È conforme al dato normativo primario la nomina dei vincitori del concorso interno per vice ispettore della Polizia di Stato con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d-ter), del D.Lgs. n. 95/2017. La deroga alla regola generale, che àncora la decorrenza al superamento del corso, è limitata dalla legge al primo concorso di cui alla lett. c) e al concorso riservato di cui alla lett. d). Tale deroga non è estensibile in via interpretativa ai concorsi successivi, né può fondare un dubbio di legittimità costituzionale per la pretesa di ottenere un trattamento analogo in presenza di situazioni differenziate, con conseguente manifesta infondatezza delle questioni prospettate. Il ritardo nell’indizione della procedura concorsuale, contenuto entro limiti di ragionevolezza, non consente la retrodatazione della nomina a titolo risarcitorio, difettando il requisito della ingiustizia del danno.

Il Fatto

Gli appellanti, appartenenti alla Polizia di Stato, hanno partecipato al concorso interno per la copertura di posti di vice ispettore, bandito con decreto del Capo della Polizia e indetto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 95/2017. Collocatisi in posizione utile in graduatoria, sono stati ammessi al corso di formazione e, conclusolo, hanno ricevuto la comunicazione della nomina con decorrenza dal giorno successivo alla fine del corso.

Hanno impugnato i provvedimenti di nomina nella sola parte relativa alla decorrenza, chiedendo la retrodatazione al giorno successivo all’anno di carenza in organico, o in via alternativa a una data anteriore, e lamentando il ritardo dell’Amministrazione nell’indizione della procedura. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame nel merito, ritenendo assorbite le plurime eccezioni processuali articolate dall’Amministrazione. Il punto dirimente è la piena aderenza dell’operato amministrativo alla disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. d-ter), del D.Lgs. n. 95/2017, che fissa la decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice ispettore al giorno successivo alla conclusione del corso di formazione. Tale regola è vincolante per l’Amministrazione e per il Giudice, in forza del principio di legalità.

Quanto alla pretesa risarcitoria per il ritardo, il Consiglio esclude che il giudice possa accordare un ristoro in violazione di una disposizione normativa primaria. La conformità dei provvedimenti alla legge elide in radice la possibilità di affermare l’ingiustizia del danno, componente essenziale della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. I termini per lo svolgimento delle procedure concorsuali hanno natura ordinatoria e l’Amministrazione risponde solo quando la durata ecceda i limiti di ragionevolezza, valutati alla stregua delle circostanze del caso (Consiglio di Stato, Sez. II, 27 gennaio 2022, n. 598).

Nel caso concreto, il concorso è stato bandito con un anno di ritardo rispetto al termine normativo, ma tale scarto non supera la soglia di ragionevolezza, avuto riguardo alle numerose procedure concorsuali bandite nel periodo e all’elevato numero di partecipanti; resta così assorbita la questione sull’emergenza pandemica.

Sul versante costituzionale, gli appellanti invocavano l’art. 3, comma 13-bis, del D.Lgs. n. 95/2017 come principio generale. Il Collegio chiarisce che la norma regola solo l’articolazione dei corsi in più cicli, non la decorrenza della nomina. La regola generale resta quella dell’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 335/1982, che àncora la decorrenza al superamento del corso. La deroga legislativa è limitata al primo concorso e a quello riservato, con ratio legata alla maggiore anzianità e all’attesa dei vincitori. Non si configura alcuna disparità di trattamento rilevante ex art. 3 Cost., né violazione dell’art. 97 Cost., trattandosi di situazioni differenziate. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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