Spese di lite tra parametri ministeriali e decoro professionale (Cons. Stato n. 6042 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio devono fare riferimento al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ma il giudice può discostarsene motivatamente. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione della tabella allegata, il giudice è tenuto a indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso. Non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, ma resta quale unico limite di legge l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La serialità del contenzioso e la discussione di più cause nella medesima udienza non giustificano, da sole, una drastica riduzione delle spese, non imputabile all’avvocato.
Il Fatto
Il TAR per la Sardegna accoglieva il ricorso di un docente, concedendo al Ministero dell’Istruzione e del Merito sessanta giorni per la costituzione in favore della ricorrente della Carta Elettronica per l’aggiornamento professionale. Il giudice di primo grado liquidava però le spese di lite in soli 400,00 euro, richiamando la natura seriale del contenzioso e il fatto che, nella camera di consiglio, il difensore aveva discusso nove cause di contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva caratterizzata da elevata ripetitività e standardizzazione.
La parte appellante impugna la sentenza su questo punto, ritenendo il compenso non consono al decoro della professione e inferiore ai minimi tariffari, e chiede la condanna del Ministero al pagamento di un importo ricalcolato secondo i minimi tabellari, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai principi già affermati in fattispecie sovrapponibili circa l’ampio potere discrezionale del giudice nella statuizione sulle spese, ove può riconoscere, sul piano equitativo, giusti motivi per la compensazione. Tuttavia, quando il giudice dispone la condanna al pagamento, deve tenere conto del D.M. n. 55/2014 e in particolare degli artt. 4 e 5, regolando le spese secondo i parametri generali: caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, importanza e difficoltà dell’affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni, eventuali contrasti giurisprudenziali.
Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo. Abrogate le tariffe professionali per effetto dell’art. 9, comma 1, legge n. 27/2012, la legge n. 247/2012 ha previsto che, in difetto di pattuizione scritta, il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri ministeriali, aggiornati dal D.M. n. 147/2022. Ne deriva che non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari proprio del previgente sistema dell’art. 24, legge n. 794/1942.
I parametri ministeriali vanno pertanto interpretati in senso conforme alle disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2, 3, secondo comma, e 41 Cost.: un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni di legge. Lo scostamento dai limiti tabellari è dunque possibile, purché motivato. Il solo limite normativo resta l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta di liquidare somme simboliche non consone al decoro professionale.
Nel caso concreto la misura ridotta non integra di per sé violazione di legge. Manca però una congrua motivazione: la riduzione drastica non può fondarsi solo sulla discussione seriale delle cause nella medesima udienza, circostanza non imputabile all’avvocato, né sulla serialità del contenzioso, che non supera l’esigenza di garantire un concreto ristoro a chi ha dovuto adire il giudice per far valere ragioni ingiustamente disconosciute dall’Amministrazione, tanto più in presenza di comportamenti reiterati degli uffici nonostante precedenti soccombenze.
Il difetto motivazionale si riverbera sulla violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. e art. 47 CDFUE. L’appello è quindi accolto solo in parte: non quanto alla reclamata applicazione dei minimi tabellari, ma quanto all’assenza di motivazione. Il Collegio liquida le spese del primo grado in 800,00 euro, oltre oneri, in favore dei difensori antistatari, e compensa quelle del grado di appello per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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