Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania n. 631 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza e che non sia accompagnata da procura speciale è irrituale e non produce l’effetto estintivo del giudizio previsto dall’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm. Essa integra invece una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, che rende il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. L’improcedibilità del ricorso principale si comunica al ricorso incidentale, che diviene anch’esso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla richiesta della parte ricorrente e dalla mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.

Il Fatto

Una casa di cura privata accreditata impugnava due delibere della Giunta regionale della Campania con cui erano stati determinati i limiti di spesa e i volumi massimi delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogabili dalle strutture private per gli esercizi 2023 e 2024. La parte ricorrente contestava, in particolare, la riduzione del budget complessivo assegnato all’assistenza ospedaliera.

Si costituivano in giudizio la Regione Campania e l’azienda sanitaria locale. Un’altra casa di cura, la Clinic Center S.p.A., si costituiva proponendo ricorso incidentale, con cui contestava i criteri di calcolo del budget contenuti nell’allegato B della prima delibera, segnatamente il riferimento alla migliore produzione nel quadriennio 2018/2019 e 2021/2022 e l’assegnazione della quota correlata al ricavo medio regionale dei posti letto.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la parte ricorrente dichiarava di rinunziare al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese processuali. Il Collegio ha esaminato anzitutto la qualificazione giuridica di tale dichiarazione, verificandone la conformità al modello legale della rinuncia.

Il ricorso è stato ritenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia, infatti, non era stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza e non era stata accompagnata da una procura speciale. Difettavano, dunque, i requisiti richiesti dall’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., con la conseguenza che la rinuncia doveva qualificarsi come irrituale.

Da tale qualificazione il Collegio ha fatto discendere una duplice conseguenza. Anzitutto, la rinuncia irrituale non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio, che presuppone una rinuncia validamente formata. In secondo luogo, essa non è priva di effetti sul piano dell’interesse alla decisione: la condotta processuale della parte ricorrente manifesta il venir meno dell’interesse a una pronuncia di merito, determinando l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.

Il Collegio ha poi esteso tale esito al ricorso incidentale proposto dalla Clinic Center S.p.A., ritenendolo anch’esso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La caducazione dell’interesse sul ricorso principale si riflette, per connessione, sull’iniziativa incidentale, che resta priva del suo presupposto funzionale.

Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato giusti motivi di compensazione integrale, valorizzando la richiesta formulata in tal senso dalla parte ricorrente e la mancata opposizione delle amministrazioni resistenti. La pronuncia si chiude con l’ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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