Decorrenza pensione anticipata docente e rideterminazione per erronea valorizzazione ultimo miglio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 344 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento pensionistico del docente collocato a riposo con contribuzione volontaria decorre dalla data di effettiva maturazione dei requisiti alla stregua della normativa e delle scadenze applicabili, non dalla data di evasione, da parte dell’Istituto previdenziale, della domanda di pensionamento. La contribuzione volontaria non può essere assunta come ultimo miglio utile alla determinazione della pensione in luogo della posizione stipendiale posseduta alla cessazione del servizio, poiché il docente in aspettativa senza assegni conserva lo status di dipendente di ruolo e la relativa posizione giuridico-economica. Il ritardo dell’INPS nella definizione delle istanze di riscatto e di contribuzione volontaria non può pregiudicare il diritto del lavoratore alla corretta decorrenza e alla rideterminazione del trattamento. Il giudice contabile può discostarsi dalle risultanze degli archivi pensionistici dell’Istituto allorché la consulenza tecnica d’ufficio, immune da lacune e congruamente motivata, accerti una difformità rettificabile nei dati di calcolo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex docente di scuola statale collocato a riposo anche con il versamento di contributi volontari, chiedeva all’INPS, in data 25.11.2017, il collocamento in pensione anticipata dal 1° settembre 2018, dichiarando l’intenzione di non interrompere il rapporto di impiego in caso di mancato raggiungimento dei requisiti. L’Istituto evadeva le istanze di contribuzione volontaria e di riscatto con grave ritardo e solo il 06.05.2019 emanava la determina di conferimento retroattivo della pensione, con decorrenza 01.10.2018.
Il ricorrente contestava sia la decorrenza sia la determinazione del trattamento, assumendo che la retribuzione pensionabile alla cessazione, la retribuzione media e il montante contributivo fossero inferiori al dovuto perché non compatibili con le retribuzioni e i contributi registrati nel conto contributivo. Esperita senza esito la via amministrativa, proponeva ricorso davanti al Giudice unico delle pensioni.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto dato rilievo alla consulenza tecnica d’ufficio disposta, che ha ricostruito la normativa applicabile alla fattispecie — richiamata anche dalla circolare MIUR n. 50436 del 23.11.2017 sui pensionamenti 2018 — e ha accertato il diritto del ricorrente all’emolumento pensionistico con decorrenza 1° settembre 2018, avendo maturato i requisiti e rispettato le scadenze previste.
Quanto alla valorizzazione dell’importo di pensione, il CTU ha rilevato discordanze tra i valori inseriti dall’Istituto in termini di retribuzione pensionabile alla cessazione e quanto risultante dall’estratto conto contributivo. L’INPS giustificava il dato di € 27.279,99 assumendo che il programma recuperi automaticamente l’ultimo miglio dalla prosecuzione volontaria, rapportando a dodici mensilità la retribuzione fissa e continuativa maggiorata della retribuzione base.
Il Consulente tecnico ha invece rideterminato il trattamento sulla base dei valori retributivi e di anzianità risultanti dall’estratto contributivo, valorizzando la retribuzione pensionabile alla cessazione in € 31.179,14 e il montante contributivo in € 71.342,95, con una pensione complessiva di € 29.147,79. Il rilievo decisivo è che l’assunzione della contribuzione volontaria quale ultimo miglio presuppone la rettifica del decreto di cessazione e l’inserimento, da parte del MIUR, del dato relativo alla retribuzione alla cessazione: difformità che il CTU ha qualificato come rettificabile, confermando il proprio elaborato.
Il giudice ha ritenuto il parere tecnico immune da lacune, congruamente motivato e completo, e non ha ravvisato ragioni per discostarsene. Ha quindi riconosciuto il diritto alla decorrenza dal 1° settembre 2018 e alla rideterminazione del trattamento nei valori indicati dal perito, con interessi legali e, nei limiti del maggior importo, rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c..
Ha invece respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del MIUR avanzata dall’INPS, rilevando che è l’Istituto previdenziale l’unico ente in possesso di tutti i dati relativi alla contribuzione volontaria e il soggetto responsabile del ritardo di oltre un anno con cui ha evaso la domanda di pensionamento, dovendo provvedere d’imperio in base al provvedimento giudiziario. Le spese di CTU sono state poste esclusivamente a carico dell’INPS, con liquidazione in separato decreto, non essendovi luogo a provvedere sulle spese di lite per la difesa personale del ricorrente.
Nota della Redazione
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