Truffa contrattuale, consumazione e competenza nel luogo dell’ultimo evento (Cass. pen. Sez. II n. 9092 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa contrattuale, il momento di consumazione del reato si individua alla luce delle peculiarità del singolo accordo e delle condotte concretamente realizzate, onde stabilire quando si è prodotto l’effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell’ingiusto profitto. Ove i beni oggetto di negoziazione esistano e siano custoditi in un determinato luogo, il reato non si perfeziona con il semplice pagamento del corrispettivo, ma nel momento e nel luogo in cui la merce viene sottratta all’acquirente all’insaputa di questi. Ai fini della competenza territoriale, quando anche uno solo degli eventi tipici (artifici e raggiri, induzione in errore, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si realizzi nel territorio dello Stato, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui uno di tali fatti si è verificato, in applicazione degli artt. 6 e 9, comma primo, cod. proc. pen.
Il Fatto
La vicenda riguarda una compravendita di bevande in lattina, stoccate in magazzini siti nel circondario del Tribunale di Como. La società acquirente visionava la merce tramite propri delegati ed eseguiva un bonifico in favore di un conto acceso presso una banca svizzera, riferibile a una società con sede nel Cantone Grigioni. Dopo il pagamento, i venditori ritardavano con pretesti la consegna, fino a far sparire la merce dai magazzini.
Il Tribunale di Como condannava alcuni imputati; la Corte di appello di Milano, in parziale riforma, dichiarava estinto per prescrizione il reato nei confronti di tre imputati e confermava la condanna per i restanti due, tra cui il soggetto titolare della procura bancaria sulla società elvetica. Entrambi ricorrevano per cassazione, deducendo in via principale l’incompetenza territoriale del giudice lariano, sul presupposto che la truffa si fosse consumata interamente all’estero con l’accredito del bonifico.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal principio secondo cui, nella truffa contrattuale, il momento consumativo va determinato in relazione alle peculiarità dell’accordo e delle condotte, per stabilire quando si sia prodotto l’effettivo pregiudizio della parte raggirata in correlazione all’ingiusto profitto dell’agente. Richiama sul punto Sez. II n. 33588 del 13.07.2023 e Sez. II n. 11102 del 14.02.2017.
Nel caso concreto i beni oggetto del contratto erano esistenti e custoditi in magazzini ricadenti nel territorio del Tribunale di Como, e furono persino visionati dai delegati della società acquirente. Il pregiudizio effettivo non si realizzò dunque al momento del pagamento, bensì quando la merce fu portata via dai magazzini all’insaputa degli acquirenti, che vi si erano recati per ritirarla.
Gli autori della frode avevano infatti ritardato la consegna con menzognere giustificazioni, così da avere il tempo di far sparire la merce già venduta. Poiché una parte delle condotte illecite si consumò certamente nel circondario lariano, l’eccezione di incompetenza territoriale è manifestamente infondata. La Corte richiama il principio di Sez. II n. 14744 del 01.02.2017, secondo cui, quando anche uno solo degli eventi si realizzi nel territorio dello Stato, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui uno di essi si è verificato, in applicazione degli artt. 6 e 9, comma primo, cod. proc. pen.
Quanto alla posizione del titolare della procura bancaria, la Corte ritiene congrue le motivazioni di merito, che si saldano con quelle di primo grado in un unico corpo decisionale secondo il paradigma della doppia conforme (Sez. II n. 37295 del 12.06.2019). La procura generale rilasciava poteri dispositivi sul conto della società elvetica su cui confluiva il provento della frode, donde una posizione di gestione diretta del patrimonio.
Infine, in ordine alla recidiva, la Corte riconosce un parziale difetto di motivazione della sentenza di appello, che avrebbe dovuto precisare come la forma qualificata dell’art. 99, comma secondo, cod. pen. fosse riferibile solo alla precedente condanna per truffa, divenuta irrevocabile prima dei fatti. Il motivo è tuttavia inammissibile per difetto di interesse, restando ferma la recidiva infraquinquennale. Il ricorso che ripropone in cassazione una questione non devoluta in appello è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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