Cessazione della materia del contendere per ottemperanza spontanea alla sentenza del giudice del lavoro (TAR Abruzzo n. 123 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, successivo alla notifica del ricorso introduttivo, determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire per la parte ricorrente. L’esito favorevole del giudizio, ancorché definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, giustifica la condanna dell’Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il giudice dell’ottemperanza conserva il potere di verificare l’avvenuta esecuzione della sentenza passata in giudicato e di regolare le spese del procedimento secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La parte ricorrente agiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 392/2024 del Tribunale di Teramo, sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con il ricorso, iscritto al numero di registro generale 274 del 2025, la parte ricorrente lamentava la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, chiedendo al giudice amministrativo di adottare i provvedimenti necessari per dare integrale attuazione alla pronuncia.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. Nelle more del procedimento, tuttavia, l’Amministrazione intimata ottemperava spontaneamente alla sentenza, dimostrando l’avvenuta esecuzione della pronuncia del giudice del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva ottemperato alla sentenza in epigrafe, come risultante dagli atti di causa. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia nel merito, rendendo improcedibile la domanda di ottemperanza e legittimando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il giudice amministrativo ha precisato che la cessazione della materia del contendere consegue all’avvenuto integrale adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, allorché l’utilità che la parte ricorrente intendeva conseguire con il giudizio di ottemperanza sia stata pienamente soddisfatta. In tal caso, non residuano questioni da decidere, essendo venuta meno la lite tra le parti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico dell’Amministrazione resistente, liquidandole in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge, disponendo la distrazione in favore dei difensori antistatari. La soccombenza è stata attribuita all’Amministrazione, la cui condotta ha reso necessario il ricorso, ancorché l’adempimento sia intervenuto successivamente alla sua notifica.
Il Tribunale ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, come da dispositivo.
Nota della Redazione
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