Ottemperanza al giudicato sullassegnazione della carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1605 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione, ove non sia allegata prova dell’avvenuto adempimento. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso infruttuosamente. L’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta nei limiti della non manifesta iniquità e non può superare il 10% dell’importo dovuto in base al giudicato, per non tradire la propria funzione compulsoria.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza resa dal giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2021-2022 al 2022-2023, con condanna dell’amministrazione all’erogazione della prestazione.
Espone la ricorrente che il provvedimento è passato in giudicato per mancata impugnazione, è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede pertanto la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora. L’amministrazione si è costituita resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Risulta rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il titolare della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine assegnato, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’accoglie nei limiti indicati. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege, assolvendo essa alle funzioni compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela.
Il Collegio fissa i criteri di quantificazione in linea con il principio della non manifesta iniquità: il dies a quo decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, o con l’insediamento del commissario, permanendo in tal caso un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario, secondo la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021. Il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, soglia oltre la quale l’astreinte perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata locupletazione, in coerenza con la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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