La garanzia autonoma esclude la decadenza ex art. 1956 cod. civ. e la novazione estingue la garanzia solo se pattuita (Cass. civ. Sez. 1 n. 21329 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzia autonoma (o a prima richiesta), il garante non può avvalersi della decadenza prevista dall’art. 1956 cod. civ., atteso che tale rimedio opera solo in presenza di una fideiussione in senso proprio, non essendo esperibile quando sia stata stipulata una garanzia che svincola l’obbligazione del garante dall’eccezione di aggravamento del rischio. La garanzia autonoma è riferibile a tutte le obbligazioni di pagamento gravanti sul debitore principale, incluse quelle sopravvenute, a meno che non risulti pattuita una novazione che estingua i rapporti precedenti: la prova della novazione incombe su chi la invoca. La mancata pronuncia espressa su una domanda o eccezione non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. quando la decisione adottata, essendo incompatibile con la pretesa fatta valere, ne comporti un rigetto implicito. In tema di termini istruttori, la richiesta di concessione ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. non preclude al giudice di invitare le parti a precisare le conclusioni e di assegnare la causa in decisione.
Il Fatto
Il fideiussore di una società aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Bologna su richiesta della banca creditrice, per il pagamento di una somma dovuta in relazione a uno scoperto di conto corrente e a una apertura di credito. L’opponente aveva dedotto il difetto di competenza per territorio, la decadenza della banca dalla garanzia ex artt. 1956 e 1957 cod. civ., la parziale inesistenza del credito per l’applicazione di spese non dovute e interessi anatocistici, proponendo altresì domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Il Tribunale, previa CTU, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’opponente al pagamento di una somma ridotta. La Corte d’Appello di Bologna aveva rigettato l’appello del fideiussore, ritenendo inammissibile l’eccezione di incompetenza e infondate le doglianze nel merito, qualificando la garanzia come contratto autonomo di garanzia e affermando che il garante rispondeva anche dell’ultima linea di credito, non estintiva per novazione delle precedenti. Avverso tale sentenza il fideiussore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato separatamente i motivi di ricorso. In relazione al primo motivo, concernente la nullità della sentenza per apparenza della motivazione in ordine all’eccezione di incompetenza, ha ritenuto la censura infondata, richiamando il principio per cui tale vizio è predicabile solo quando la sentenza non consenta di individuare l’iter logico seguito. Nel caso di specie, la motivazione era comprensibile, avendo il giudice di appello ritenuto inammissibile l’eccezione per mancata indicazione del foro alternativo e infondata la sussistenza del foro del consumatore.
Quanto al secondo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione dei termini istruttori, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., essendo la censura contraria alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Ha ribadito che la richiesta di concessione di termini non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e assegnare la causa in decisione, poiché ogni diversa interpretazione, favorendo richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio della durata ragionevole del processo.
Sul terzo e sesto motivo, esaminati congiuntamente per connessione, la Corte ha affrontato il tema dell’estinzione della garanzia per effetto della stipula di un successivo contratto di finanziamento e della decadenza ex art. 1956 cod. civ. Ha ritenuto i motivi infondati, osservando che la sentenza impugnata aveva qualificato la garanzia come autonoma, riferibile pertanto a tutte le obbligazioni di pagamento del debitore principale. La mancata prova della novazione comportava che la garanzia permanesse anche per i rapporti precedenti, essendo l’ultimo finanziamento privo di carattere novativo. Quanto alla decadenza ex art. 1956 cod. civ., la Corte ha precisato che tale rimedio non è esperibile ove sia stata stipulata una garanzia a prima richiesta, configurandosi nel caso di specie un rigetto implicito della censura e non un’omessa pronuncia.
In ordine al quarto e quinto motivo, concernenti l’asserita omessa pronuncia su questioni relative all’anatocismo e al danno da mancato utilizzo del denaro, la Corte li ha ritenuti infondati, ricorrendo anche in tali casi un rigetto implicito. L’adesione del giudice di appello alle conclusioni della CTU ha comportato l’implicito rigetto delle deduzioni fondate sulle risultanze del consulente di parte; la decurtazione dell’importo ingiunto ha fatto venir meno il presupposto del danno lamentato, incompatibile con la legittimità dell’operato del creditore. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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