Inadempimento dell’attestatore del concordato preventivo e onere probatorio nel passivo fallimentare (Cass. civ. Sez. 1 n. 2045 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo può essere escluso dal concorso nella successiva liquidazione giudiziale ove si accerti l’inadempimento delle obbligazioni assunte, ovvero la partecipazione ad attività fraudatorie poste in essere dal debitore. Il curatore che solleva l’eccezione di inadempimento ha solo l’onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, restando a carico del professionista, pur in assenza di un’obbligazione di risultato, l’onere di dimostrare l’esattezza del proprio adempimento ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura culminata nel fallimento. L’attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento per il loro consenso informato, condizione di ammissibilità del concordato: l’attestatore non può, pertanto, limitarsi a un’acquisizione asettica e acritica dei dati comunicati dalla società.

Il Fatto

Un professionista, quale attestatore ex art. 161, terzo comma, l.f. in un concordato preventivo poi revocato ex art. 173 l.f. per atti di frode, chiedeva l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale della società debitrice, in prededuzione o, in subordine, in privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c..

Il curatore eccepiva l’inadempimento del creditore per non aver espresso alcuna valutazione in ordine a una nota di credito irricevibile, all’incompletezza della situazione contabile e ai pagamenti anomali effettuati a favore di un fornitore prima del deposito della domanda. Il giudice delegato escludeva il credito e il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, rigettava l’opposizione, ritenendo che il professionista non avesse fornito la prova contraria di aver operato con adeguata diligenza professionale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando congiuntamente i primi due motivi per strette ragioni di connessione. Essi risultavano inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato aveva deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e l’esame dei motivi non offriva elementi per confermare o mutare tale orientamento.

La Suprema Corte ha ribadito che, una volta stabilita la specificità delle contestazioni mosse dalla curatela in ordine all’inadempimento, gravava sull’attestatore l’onere di provare di aver adempiuto correttamente. È errato, pertanto, circoscrivere il compito del professionista alla pura attestazione di veridicità formale, richiamando il principio per cui il curatore ha solo l’onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, mentre resta a carico del professionista l’onere di dimostrare l’esattezza del proprio adempimento.

Quanto al tentativo del ricorrente di limitare il perimetro dell’attestazione, la Corte ha ricordato che l’attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento per il loro consenso informato, quale condizione di ammissibilità del concordato. Il tribunale esercita il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali – non trattandosi solo di dati contabili – sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, potendosi esprimere una valutazione di ragionevolezza del piano solo se fondata su dati completi e veridici.

La Corte ha giudicato le affermazioni dell’attestatore, secondo cui la relazione integrativa non aveva ad oggetto la veridicità dei dati contabili e la società era l’unica responsabile del contenuto del piano, del tutto slegate e antitetiche rispetto alla costante giurisprudenza di legittimità, che impone una peculiare attenzione e cura al professionista indipendente nel rendere un’attestazione idonea a fornire ai creditori tutti gli elementi necessari per la formazione di un consenso informato.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stato riportato, neppure per stralcio, il tenore dei documenti invocati, e perché incentrato sulla richiesta di riedizione della verifica del materiale istruttorio, compiutamente effettuata dal giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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