Valutazione tecnica dell’offerta e prova di resistenza nella gara pubblica (TAR Campania n. 2501 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione delle caratteristiche e della qualità delle offerte la Commissione giudicatrice dispone di un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza. Le caratteristiche indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo negli atti di gara costituiscono un mero punto di riferimento orientativo, non un parametro vincolante di attribuzione del punteggio. La censura che contesti la sola correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti è ammissibile solo se sorretta dalla dimostrazione a priori che, ove le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria, non essendo sufficiente confutare singoli punteggi. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma impedisce di sanzionare la mera collocazione formale dei requisiti dell’offerta sotto parametri diversi da quelli corrispondenti, quando l’offerta resti sostanzialmente intellegibile.

Il Fatto

Una stazione appaltante pubblica un bando per la fornitura di apparecchiature diagnostiche dedicate alla prevenzione e diagnosi delle malattie genere sensibili. Per il lotto relativo a videocolposcopi, con base d’asta di 140.000,00 euro e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene pubblicato l’allegato con la scheda dei parametri di punteggio. All’esito della gara l’appalto è aggiudicato a una concorrente, mentre la ricorrente si colloca al secondo posto.

La ricorrente impugna l’aggiudicazione e i verbali di attribuzione dei punteggi tecnici, contestando la mancata corrispondenza tra le voci dell’offerta e i parametri dell’allegato e l’attribuzione dei punteggi su diversi parametri. Chiede di essere designata aggiudicataria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura sulla mancata corrispondenza tra le voci dell’offerta e i parametri dell’allegato, giudicandola infondata. La doglianza assume i contorni di una censura puramente formale. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la normativa in materia di contratti pubblici esprime la prevalenza dell’interesse sostanziale rispetto ai canoni meccanicamente formalistici, rafforzando il principio di matrice comunitaria della prevalenza della sostanza sulla forma. Nel caso di specie la piena intellegibilità sostanziale dell’offerta è confermata dalla circostanza che la stessa ricorrente è stata posta nelle condizioni di proporre puntuali censure.

Le censure relative ai criteri di valutazione “Ergonomia del sistema”, “Caratteristiche generali della testa binoculare”, “Sistema di acquisizione e archiviazione immagini” ed “Elementi migliorativi” sono trattate congiuntamente. Tali parametri attribuiscono alla Commissione un’ampia discrezionalità tecnica, essendo le caratteristiche elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo. Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni solo nei casi di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza, poiché un diverso sindacato condurrebbe a sostituirsi impropriamente al competente organo tecnico, tracimando nel merito dell’azione amministrativa. L’opinabilità delle valutazioni non appare viziata da manifesta irragionevolezza.

Quanto al parametro relativo alle caratteristiche generali della telecamera, la ricorrente rilevava il dato oggettivo della differenza di definizione tra le due telecamere. L’amministrazione ha osservato che l’apparecchio aggiudicatario era dotato di un algoritmo di realtà aumentata, ritenuto dalla Commissione idoneo a offrire immagini superiori a quelle di una telecamera 4K. Il Collegio valorizza tale argomentazione difensiva, condividendo l’orientamento secondo cui i chiarimenti resi dall’amministrazione nel corso del giudizio non costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione quando gli atti del procedimento offrano elementi sufficienti e univoci. Anche in questo caso la valutazione non è manifestamente irragionevole.

Il Collegio si sofferma infine sul parametro relativo allo zoom in continuo, retto da criterio tabellare. Sussistendo in graduatoria una differenza di 7,35 punti tra l’offerta della controinteressata e quella della ricorrente, anche in caso di totale fondatezza della censura la differenza si ridurrebbe a 3,35 punti a vantaggio della controinteressata, con impossibilità per la ricorrente di superare la c.d. prova di resistenza. Il ricorso che contesti la sola correttezza dei punteggi è ammissibile solo se sorretto dalla dimostrazione che, ove le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria. Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese per la complessità tecnica della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *