Decreto ingiuntivo non è titolo per l’ottemperanza se pende l’opposizione (TAR Sicilia n. 678 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. non integra il titolo richiesto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. quando davanti al giudice ordinario pende il giudizio di opposizione. Il giudice amministrativo, investito dell’ottemperanza, può verificare la sussistenza di un provvedimento con effetto di giudicato sostanziale e, in presenza di opposizione non definita, deve escluderla. Il decreto monitorio resta privo della definitività necessaria finché l’opposizione non sia decisa, restando irrilevante la dichiarazione di esecutorietà adottata in contrasto con il secondo comma del medesimo art. 647 cod. proc. civ. Il ricorso per ottemperanza è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Con ricorso notificato e depositato il 12 agosto 2025, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 396/2024, emesso il 13 febbraio 2024 dal Tribunale di Catania e dichiarato esecutivo con provvedimento del 6 agosto 2025. L’amministrazione intimata si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per l’esistenza di un precedente giudicato inter partes e per l’inidoneità del titolo a fondare l’ottemperanza.
Il ricorrente ha replicato che il decreto deve ritenersi ormai inoppugnabile ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., non essendo stata proposta opposizione nel termine. La causa è stata discussa in camera di consiglio e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta anzitutto l’eccezione di cosa giudicata riferita alla precedente sentenza della stessa sezione. La statuizione di inammissibilità ivi contenuta atteneva alla mancanza, in quel momento, di un requisito del titolo, requisito che può essere integrato successivamente. Le pronunce in rito generano solo un giudicato formale e non precludono alla parte di riproporre la domanda, salvi i termini di decadenza o prescrizione.
Nel merito, il ricorso è inammissibile perché il decreto ingiuntivo non è equiparabile a una sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice ordinario, equiparando la mancata alla tardiva opposizione, ha dichiarato esecutivo il decreto ex art. 647 cod. proc. civ., ma ha concesso i termini per la prosecuzione del giudizio davanti a sé.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sulla differenza tra sentenze passate in giudicato e provvedimenti equiparati del giudice ordinario: per questi ultimi il giudice dell’ottemperanza può verificare, su eccezione della parte resistente, la sussistenza di un provvedimento con effetto pro giudicato e valutare, ad esempio, la validità della notifica del titolo (Cons. Stato, sez. III, n. 2482 del 2020).
Il provvedimento di esecutorietà presuppone la definitività della statuizione e l’estinzione del giudizio, ma ne ha ordinato la prosecuzione in contraddizione con il secondo comma dello stesso art. 647 cod. proc. civ., secondo cui l’opposizione non può essere più proposta né proseguita. È richiamato l’insegnamento della Cass. civ., sez. III, n. 13252 del 2006: quando l’opposizione è proposta tardivamente con costituzione tempestiva, o tempestivamente con costituzione tardiva, il decreto non è definibile con la sola dichiarazione di esecutorietà, dovendo il giudizio concludersi con sentenza.
A fronte della pendenza del giudizio di opposizione, il giudice amministrativo non può affermare la valenza pro giudicato del decreto, esclusa dalla giurisprudenza amministrativa anche in caso di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. (Cons. Stato, sez. III, ord. n. 3017 del 2025). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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