Case mobili in edilizia libera non mutano destinazione d’uso (TAR Toscana n. 1238 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le case mobili installate all’interno di strutture ricettive all’aperto, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, rientrano nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. e bis), della l.r. Toscana n. 65/2014, senza necessità di titolo abilitativo. Il requisito della mobilità dell’alloggio va riferito alla sua potenziale e completa rimovibilità, non all’uso del singolo utente, purché il manufatto sia munito di meccanismi di rotazione funzionanti ai fini del traino e non presenti collegamento permanente al terreno. L’uso di una casa mobile come residenza del custode o del gestore del campeggio integra attività strumentale all’esercizio dell’impresa e non costituisce mutamento di destinazione d’uso. L’acquisizione al patrimonio comunale per inottemperanza a una ordinanza di demolizione, pur derivando direttamente dalla legge, richiede un distinto procedimento dichiarativo di accertamento, che non può essere surrogato da altri provvedimenti.

Il Fatto

La società agricola ricorrente è proprietaria di un terreno nel comune di San Vincenzo destinato a campeggio, sul quale sono collocate alcune strutture abitative mobili. Con provvedimento dirigenziale il Comune ha ordinato la rimozione delle case mobili installate su quattro piazzole e il ripristino del legittimo utilizzo di un manufatto adibito ad abitazione del custode e di un ufficio aziendale.

La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Toscana, contestando il difetto dei presupposti per il rilascio di alcun titolo edilizio. Il Comune si è costituito, sostenendo che le ruote delle case mobili erano rialzate e poggianti su supporti fissi, con conseguente esclusione dalla categoria delle unità mobili. Con successivi motivi aggiunti la società ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune, in autotutela, aveva parzialmente annullato il precedente ordine, affermando che due case mobili e l’area di sedime sarebbero già state acquisite al patrimonio comunale per effetto di una ordinanza di demolizione risalente al 2017.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, di natura procedimentale, è stato assorbito dall’accoglimento delle censure sostanziali. Il Collegio ha esaminato la questione centrale della riconducibilità delle case mobili alla categoria dell’edilizia libera, così come delineata dall’art. 136, comma 1, lett. e bis), della l.r.t. n. 65/2014.

Il TAR ha richiamato la pronuncia del giudice amministrativo d’appello (CdS, III, 2114/2026), resa in un caso analogo, secondo cui il requisito della mobilità degli alloggi differisce da quello relativo alla mobilità degli utenti. La temporaneità dell’alloggio va parametrata alla sua utilizzabilità da parte dell’insieme dei fruitori della struttura, non all’uso del singolo campeggiatore. Ne deriva che la mobilità deve essere riferita alla potenziale e completa rimovibilità delle unità, purché munite di meccanismi di rotazione funzionanti per il traino.

Nel caso concreto, anche in base alla documentazione fotografica, il Collegio ha ritenuto indubbio che le strutture di cui era stata ordinata la rimozione fossero dotate di meccanismi rotanti potenzialmente attivabili, ancorché non poggianti al suolo, rientrando così a pieno titolo nella definizione normativa. La censura è stata quindi accolta.

L’ordine di rimozione delle altre due case mobili è divenuto improcedibile per effetto dell’annullamento parziale del provvedimento, così come la doglianza relativa al ripristino della destinazione d’uso a ufficio aziendale, essendo intervenuta l’esecuzione di tale parte.

Quanto all’uso di una casa mobile come residenza del custode, il TAR ha ritenuto la doglianza fondata: si tratta di attività strumentale all’esercizio dell’impresa, necessaria per la custodia dei beni aziendali e per l’assistenza agli ospiti, e non di un illegittimo mutamento di destinazione d’uso.

Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. L’acquisizione delle piazzole e delle strutture non integra un elemento della parte dispositiva dell’atto, ma solo un presupposto di fatto dell’annullamento parziale; l’erroneità di tale assunto avrebbe potuto essere impugnata solo se il contenuto dispositivo fosse stato sfavorevole. Il Collegio ha inoltre precisato che gli effetti acquisitivi, pur derivando dalla legge, devono essere acclarati mediante un distinto procedimento dichiarativo, non surrogabile da provvedimenti adottati per fini diversi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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