Deducibili le quote di TFM degli amministratori senza i limiti del TFR (Cass. civ. Sez. V n. 13540 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di redditi d’impresa, le quote di accantonamento al trattamento di fine mandato degli amministratori di società sono deducibili in ciascun esercizio secondo il principio di competenza, a norma del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del TUIR, purché la previsione del trattamento risulti da atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, con indicazione dell’importo. Non operano, in assenza di una norma che vi obblighi, i limiti quantitativi e le forme di ammortamento dettati per il TFR dei lavoratori dipendenti, né trova applicazione l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi. In difetto dei presupposti richiesti, la deduzione segue invece il principio di cassa ai sensi dell’art. 95, comma 5, del TUIR.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva un avviso di accertamento per IRES relativa all’anno d’imposta 2013. L’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione la deduzione del costo per l’accantonamento al fondo TFM degli amministratori, per la parte eccedente il compenso annuale diviso 13,5, ritenendo applicabile la disciplina del TFR dei lavoratori dipendenti in forza dell’art. 105 del TUIR.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale accoglieva invece l’appello dell’Agenzia delle entrate, ravvisando nel combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 105 del TUIR la parificazione fiscale tra accantonamento per TFM e TFR, confermata dall’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 105 del TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR equiparato gli accantonamenti a TFM a quelli per TFR dei dipendenti, pur in assenza di alcun limite quantitativo alla deducibilità nel rispetto del principio di competenza.

La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando la propria giurisprudenza più recente (Cass. n. 15966 del 2024), esclude che, in mancanza di una norma che obblighi le società ad ammortizzare le quote di TFM nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass. n. 25435 del 2022; Cass. n. 24848 del 2020).

Il Collegio conferma il principio già affermato in tema di redditi d’impresa: in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del TUIR, sono deducibili in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il TFM degli amministratori, purché la previsione risulti da atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto e ne specifichi l’importo. In mancanza, opera il principio di cassa ex art. 95, comma 5, del TUIR, che rende deducibili i compensi nell’esercizio di corresponsione (Cass. n. 19445 del 2023; Cass. n. 26431 del 2018).

La sentenza impugnata, applicando agli accantonamenti per TFM le medesime limitazioni previste per il lavoro subordinato, non si è attenuta a tali principi. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente. L’Agenzia delle entrate è condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono compensate in ragione della particolarità della questione di diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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