Accertamento sintetico, irrilevante la decadenza per l’annualità collaterale (Cass. civ. Sez. V n. 13542 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico disciplinato dall’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 nel testo anteriore alle modifiche del 2010, il requisito della non congruità della dichiarazione per due o più periodi di imposta è soddisfatto quando l’atto impositivo rechi la pur sommaria indicazione delle ragioni per le quali il reddito dichiarato si ritiene incongruo anche per l’annualità collaterale. L’Ufficio non è tenuto ad accertare contestualmente tutti i periodi considerati, né la decadenza dal potere impositivo per l’annualità diversa da quella oggetto di verifica priva di legittimità l’accertamento. Il giudice tributario, di fronte alla specifica eccezione del contribuente, deve verificare se dall’atto si desumano le ragioni della ritenuta non congruità per gli altri periodi, così da consentire la difesa.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2008, emesso sulla base del maggior reddito presuntivamente ricostruito con il c.d. vecchio redditometro. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Amministrazione finanziaria, rilevando che il contribuente era stato chiamato a giustificare lo scostamento anche per l’anno 2007, per il quale i termini di accertamento erano ormai spirati, e che gli esiti di tale verifica incidentale avevano inciso sull’accertamento dell’annualità successiva.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 38, quarto comma, e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente non svolgeva difese, restando intimato.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La soluzione della questione viene integralmente affidata alla motivazione di Cass. n. 7911 del 25/03/2025, resa su fattispecie sovrapponibile, le cui considerazioni la Corte condivide.
La Corte muove dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche del 2010. La disposizione postula tre presupposti: la sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi, consistenti nella disponibilità dei beni o servizi descritti dal d.m. 10 settembre 1992; uno scostamento di almeno un quarto del reddito accertabile rispetto a quello dichiarato; la non congruità del reddito dichiarato rispetto a quanto ricostruito dall’Amministrazione per due o più periodi di imposta.
Quanto a quest’ultimo requisito, la Corte richiama Cass. n. 21995 del 28/10/2015, secondo cui il reiterarsi dello scostamento per più annualità risponde al principio logico per cui alla disponibilità di un bene consegue il suo mantenimento economico, con una serie di spese che presuppongono redditi capienti, da valutare in un ambito temporale pluriennale.
Nel merito, la norma non impone all’Ufficio di procedere contestualmente all’accertamento per i due o più periodi considerati; richiede invece che l’atto contenga la pur sommaria indicazione delle ragioni della ritenuta non congruità anche per gli altri periodi, così da consentire la difesa del contribuente. Il giudice tributario, di fronte alla specifica eccezione, non deve limitarsi a verificare se l’Ufficio abbia considerato due o più anni consecutivi, ma se dall’atto si desumano le ragioni della non congruità per tali annualità (Cass. n. 26541 del 05/11/2008; Cass. n. 10972 del 05/05/2017; Cass. n. 35813 del 22/12/2023).
Ne consegue che la decadenza dal potere di accertamento per l’altra annualità non è decisiva: requisito necessario e sufficiente per la legittimità dell’accertamento sintetico è il riferimento, nella motivazione dell’atto, alla non congruenza dei redditi dichiarati per altra annualità. Ha quindi errato la CTR nel ritenere che la mancata emissione di un avviso per il 2007 inficiasse di per sé il potere di accertare il 2008. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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