Rimborso Irpef su indennità restituita a lordo: no alla rateizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 12003 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione di somme indebitamente percepite e assoggettate a ritenuta alla fonte, l’impossibilità di recuperare per intero le imposte trattenute mediante il meccanismo della deduzione dell’onere dalla base imponibile, nei limiti della capienza, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR nel testo vigente ratione temporis, ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all’ordinaria procedura di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Tale azione ha portata generale e non è preclusa, salvo contraria disposizione di legge, da ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito. Il diritto al rimborso non matura “rata per rata”, in proporzione ai pagamenti rateali di restituzione all’ente previdenziale, ma sorge integralmente per effetto dell’accertata insussistenza dell’obbligo fiscale. Quanto al dies a quo, esso non coincide con la data della ritenuta, ma con il momento in cui il contribuente è tenuto alla restituzione della prestazione principale. Legittimati all’azione sono, in via alternativa, il sostituto d’imposta e il contribuente sostituito.

Il Fatto

La dante causa dell’odierna ricorrente aveva ottenuto dal giudice contabile il riconoscimento del diritto all’indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità del coniuge. Dopo aver incassato l’importo al netto delle ritenute Irpef, il credito era stato ridotto in appello, con riconoscimento dell’indennità nei limiti del cd. minimo Inps. Su tale base l’ente previdenziale le aveva chiesto la restituzione della somma al lordo della ritenuta.

La contribuente aveva quindi rivolto all’Agenzia delle entrate un’istanza di rimborso dell’imposta trattenuta alla fonte, impugnando il silenzio-rifiuto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto la domanda. La C.T.R. della Calabria, in parziale accoglimento dell’appello erariale, aveva subordinato il rimborso alla progressiva restituzione delle somme all’Inps, dichiarando “ragionevole” un rimborso proporzionale ai singoli pagamenti. Avverso tale statuizione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I due motivi, scrutinati congiuntamente, sono stati ritenuti fondati. La Corte ha affrontato il quesito sulle modalità con cui il contribuente tenuto a restituire all’ente previdenziale somme indebitamente percepite, già assoggettate a ritenute alla fonte, possa recuperare le imposte trattenute in caso di restituzione a lordo.

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 5 del d.lgs. n. 314/1997, che ha introdotto la lett. d-bis) dell’art. 10 del TUIR; la modifica dell’art. 1, comma 174, della legge n. 147/2013, che ha previsto il rimborso come alternativa alla deducibilità; l’art. 150 del d.l. n. 34/2020, che ha introdotto la restituzione al netto. Ha però escluso l’applicabilità di tali discipline al caso, essendo l’istanza di rimborso antecedente al d.m. attuativo e non presupponendo la fattispecie una restituzione al netto, poiché era in corso un piano di restituzione rateizzato calcolato al lordo.

Richiamando il testo dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR vigente ratione temporis, la Corte ha ribadito che la deduzione non costituisce l’unica modalità di recupero: l’impossibilità di recuperare per intero le imposte mediante l’onere deducibile rende accessibile anche la procedura di rimborso, non preclusa dal mancato esercizio della facoltà di deduzione. L’azione di rimborso, salvo espressa disposizione contraria, non è preclusa dalla presenza di ulteriori modalità di recupero rimesse alla libera scelta del contribuente.

Quanto all’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, la Corte ha chiarito che la locuzione “inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento” comprende il pagamento eseguito per carenza della supposta obbligazione tributaria, integrando un indebito oggettivo, e si applica tanto ai versamenti ab origine non dovuti quanto a quelli in cui l’insussistenza sopravvenga successivamente. Il dies a quo non coincide con la data della ritenuta, ma con il momento in cui il contribuente è tenuto alla restituzione della prestazione principale.

Da ultimo, la Corte ha ribadito che la legittimazione all’azione di rimborso spetta, in via alternativa, sia al sostituto d’imposta sia al contribuente sostituito, senza necessità di provare l’avvenuta integrale restituzione all’Inps. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso è stato accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso.

Nota della Redazione

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