I limiti del giudice del rinvio nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 665 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di rinvio, la statuizione del giudice dell’impugnazione che ha ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento e ha fissato i criteri di quantificazione del reddito illecito deduce dall’attività del contribuente è assistita da autorità di cosa giudicata, vincolando il giudice di merito sia sull’an che sul quantum. Il giudice del rinvio non può pertanto svolgere attività istruttoria non pertinente o rimettere in discussione l’accertamento già definito, ma deve limitarsi a una mera operazione di calcolo matematico, applicando pedissequamente i criteri di quantificazione puntualmente indicati nella sentenza di rinvio.
Il Fatto
La controversia riguardava gli accertamenti relativi agli anni d’imposta 1984, 1985 e 1986, emessi nei confronti del titolare di una ditta individuale, reo di aver emesso fatture per operazioni inesistenti a favore di aziende agricole che, in tal modo, avevano ottenuto aiuti comunitari sotto forma di integrazione del prezzo dell’olio di oliva.
La Commissione tributaria centrale aveva accolto i ricorsi dell’Ufficio, ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento e demandando al giudice del rinvio la quantificazione dei profitti tassabili, da calcolarsi moltiplicando i litri di olio indicati nelle fatture per una quota pari al 50% della somma erogata dalla Comunità europea a titolo di integrazione del prezzo, sulla presunzione che il provento illecito fosse stato diviso tra il contribuente e le ditte beneficiarie. Il giudice del rinvio, tuttavia, onerava l’Agenzia delle Entrate di acquisire informazioni circa gli aiuti effettivamente corrisposti al contribuente e, in assenza di riscontro, confermava l’annullamento degli atti impositivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli fondati per evidente connessione. Dalla piana lettura delle sentenze della Commissione tributaria centrale emergeva chiaramente che il compito demandato al giudice del rinvio era esclusivamente quello di quantificare i ricavi illeciti del contribuente in misura pari alla metà delle somme erogate dalla Comunità europea, calcolate moltiplicando il numero di litri di olio indicati nelle fatture per l’importo delle integrazioni al prezzo accordate e dividendo per due la somma ottenuta.
La Corte ha precisato che la decisione della Commissione tributaria centrale, anche quando dispone il rinvio al giudice di merito, ha carattere definitivo per ciò che riguarda la legittimità dell’atto impositivo, ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. n. 636/1972, applicabile ratione temporis in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 546/1992. La norma, richiamata la natura limitata del rinvio, consente al giudice dell’impugnazione di accertare in astratto la necessità di rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa, mentre al giudice di rinvio compete solo la puntualizzazione degli effetti dell’accoglimento su tali questioni.
La C.T.R., pur dando atto della legittimità in astratto degli accertamenti, aveva svolto attività istruttoria non pertinente, essendo pacifico che gli aiuti erano stati erogati alle ditte beneficiarie grazie alla complicità del contribuente e che i profitti illeciti di quest’ultimo erano pari al 50% dell’importo dei predetti aiuti. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi a una mera operazione di calcolo matematico, seguendo i criteri di quantificazione puntualmente enucleati dalla Commissione tributaria centrale, senza poter rimettere in discussione l’accertamento già definito sull’an.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.