Difetto di giurisdizione sulle controversie relative alla definizione agevolata dei canoni demaniali (TAR Abruzzo n. 501 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime, la controversia relativa alla definizione agevolata del contenzioso sui canoni, disciplinata dall’art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella esclusiva del giudice amministrativo. L’istituto, infatti, incide direttamente sul quantum dovuto a titolo di canone concessorio, traducendosi in una misura di quantificazione di posizioni creditorie e debitorie di natura meramente patrimoniale. Anche il provvedimento che revoca una precedente ammissione al beneficio e intima il pagamento di una somma ulteriore ha ad oggetto la ridefinizione del canone e ricade, pertanto, nella giurisdizione del giudice dei diritti soggettivi. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo non è escluso dalla circostanza che l’atto provenga da un ente pubblico nell’esercizio di un’attività vincolata.
Il Fatto
Due concessionarie di uno stabilimento balneare hanno presentato istanza di definizione agevolata dei procedimenti pendenti sui canoni demaniali, ai sensi dell’art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020. Il Comune, dopo aver comunicato gli importi dovuti, ha successivamente adottato i provvedimenti impugnati e l’Agenzia del Demanio è intervenuta con una nota che revocava la precedente ammissione al beneficio, intimando il pagamento di una somma ulteriore.
Le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di tali atti nonché l’accertamento della giusta misura dei canoni dovuti e il rimborso delle somme versate in eccedenza. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comune si sono costituiti resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione. Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie con contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali. Quando invece la controversia investe l’esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone, è attratta nella giurisdizione amministrativa.
Il Collegio osserva che la giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di beni pubblici, di cui all’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., fa salve le controversie relative a indennità, canoni od altri corrispettivi. Per tali voci resta fermo il regime generale, con attribuzione al giudice ordinario delle questioni su diritti soggettivi a contenuto patrimoniale.
Nel caso concreto, l’oggetto del contendere è costituito dalla mera determinazione del quantum degli oneri concessori in relazione alle previsioni del d.l. n. 104/2020, e non dalla qualificazione del rapporto concessorio. La misura agevolata è istituto di quantificazione dei canoni e incide sulla sfera soggettiva dell’istante in termini meramente patrimoniali.
Il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8475 del 15 marzo 2022 e la Cons. Stato, Sez. VII, n. 10380/2023, nonché un proprio precedente (TAR Abruzzo n. 145/2024) e la TAR Lazio, Sez. II-quater, n. 9616/2022. Non è condivisibile la tesi delle ricorrenti secondo cui il ricorso non riguarderebbe la determinazione dei canoni: il provvedimento impugnato, revocando la precedente ammissione e intimando il pagamento di una somma ulteriore, ridefinisce il quantum dovuto.
Il gravame è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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