La carta docente rientra nella giurisdizione amministrativa per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2424 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione al pagamento della carta docente costituisce titolo esecutivo e, ove non adempiuto, legittima la proposizione del giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia effettuato alcun pagamento, il giudice dichiara l’inottemperanza e assegna il termine per adempiere, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta qualora risulti manifestamente iniqua in relazione alla natura e alla misura del debito.
Il Fatto
Il Tribunale di Como, Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata nel novembre 2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente il beneficio della carta docente per le annualità dal 2019 al 2023, nella misura di 500 euro per ciascun anno. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che, rispetto al titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti ha dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale; la resistente, costituita con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il Collegio ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, condannandolo a eseguire integralmente la sentenza entro novanta giorni e nominando sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che avrebbe assunto le funzioni solo su istanza del creditore e senza compenso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio l’ha respinta, ritenendola manifestamente iniqua in relazione alla natura e alla misura del debito. Il Collegio richiama il chiarimento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui l’astreinte va esclusa quando risulti manifestamente iniqua, valutazione che deve tenere conto delle peculiari condizioni del debitore pubblico e dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nella specie, il debito era di importo limitato e la misura richiesta sarebbe risultata sproporzionata.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari. In dispositivo il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza, ordinato l’esecuzione, nominato il commissario per il caso di inerzia e condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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