Decadenza riscossione decorre dalla rata non pagata nell’accordo bonario (Cass. civ. Sez. V n. 24766 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 dal potere di riscuotere imposte e sanzioni portate da una cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, nella specie del Mod. 760, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. Il contribuente, per il mancato versamento anche di una sola rata successiva alla prima, decade dal beneficio della rateizzazione e l’intero importo è legittimamente iscritto a ruolo, dedotti i versamenti eseguiti. In tal caso la disciplina speciale dell’art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997 prevale su quella generale dell’art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973.
Il Fatto
Una società contribuente aveva ricevuto un avviso bonario, poi rettificato in una seconda comunicazione di minor importo, e aveva optato per la definizione con pagamento rateale. Versava una sola somma, ma non corrispondeva le rate successive.
Per la decadenza dalla rateizzazione, l’Amministrazione emetteva cartella di pagamento per II.DD., IVA, interessi e sanzioni relative all’anno d’imposta 2010, a esito del controllo automatizzato. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso della società per difetto di prova sulla decadenza; il giudice d’appello confermava la decisione con diversa motivazione, ravvisando la decadenza dal potere riscossivo per essere stata la cartella notificata oltre i tre anni dalla dichiarazione. L’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione; la contribuente e l’agente della riscossione restavano intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta un unico motivo, con cui l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997 e 15-ter d.P.R. n. 602/1973, contestando la scorretta individuazione della decorrenza del termine decadenziale. Il motivo è ritenuto fondato.
Il Collegio ricorda la giurisprudenza consolidata in tema di accertamento con adesione: il contribuente, per il mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima, decade dal beneficio della rateizzazione, con legittima iscrizione a ruolo dell’intero importo, dedotti i versamenti già eseguiti (v. Cass. n. 13133 del 2018). Il principio è esteso alla fattispecie, relativa al periodo d’imposta 2010, in cui la norma era stata modificata dalla legge n. 163 del 2010.
Il passaggio centrale riguarda l’individuazione della norma applicabile. Il giudice d’appello aveva invocato l’art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, che fissa il termine triennale a pena di decadenza per la notificazione della cartella. La Corte osserva però che la cartella, nella specie, non deriva dal solo controllo automatico della dichiarazione, ma dalla decadenza dalla rateizzazione concessa in sede di adesione. Prevale allora la disciplina speciale dell’art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997, nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui la notificazione delle cartelle conseguenti alle iscrizioni a ruolo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 20615 del 2025) e precisa che l’ambito applicativo della norma speciale, quanto alla decorrenza, è circoscritto dal comma 4, prima parte, dell’art. 3-bis, riferendosi all’iscrizione a ruolo conseguente alla decadenza dal pagamento rateizzato. Sottolinea inoltre che il termine biennale va considerato mero termine sollecitatorio, non essendo previsto espressamente a pena di decadenza, a differenza del termine triennale dell’art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973.
Il ricorso è pertanto accolto: la sentenza è cassata e la controversia rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame del profilo, delle questioni assorbite e della liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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