Indagini bancarie e deduzione dei costi nel metodo analitico-induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 12991 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, la presunzione legale di cui agli art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 consente all’Amministrazione finanziaria di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati dei conti correnti, determinando un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi può superarla solo con prova analitica, per ogni singola movimentazione, della estraneità degli elementi alla base imponibile. Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente può opporre la prova presuntiva contraria anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccependo l’incidenza percentuale dei costi sui prelievi non giustificati, da detrarsi dall’ammontare degli stessi. L’autorizzazione all’acquisizione dei dati bancari esplica funzione organizzativa, non richiede motivazione e la sua mancata allegazione non comporta l’illegittimità dell’avviso.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2012, con il quale l’Ufficio, ai fini IVA e IRAP, sulla base delle risultanze di indagini finanziarie condotte dalla Guardia di finanza, accertava maggiori componenti positivi e rideterminava reddito imponibile e volume d’affari. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermava la legittimità dell’atto.

Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi; l’Amministrazione finanziaria resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i nove motivi. Il primo, sulla validità della sottoscrizione dell’atto, è dichiarato inammissibile: la doglianza sul mancato esame del documento integra vizio revocatorio e la censura sulla motivazione della delega è questione nuova. Il secondo, sulla pretesa domanda nuova in appello, è infondato: la delega può essere prodotta in gravame ex art. 58 del d.Lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto.

Il terzo motivo, sul riparto dell’onere probatorio, è in parte inammissibile e in parte infondato. La CTR ha correttamente applicato la presunzione legale delle indagini bancarie: l’onere dell’Amministrazione è soddisfatto dai dati dei conti, mentre il contribuente deve fornire prova analitica per ogni versamento della non imponibilità delle operazioni.

Il quarto motivo, sull’applicabilità dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, è inammissibile perché fuori bersaglio: la pretesa si fonda sulle speciali presunzioni delle indagini finanziarie, non sull’accertamento induttivo puro. Il quinto, sull’omessa pronuncia circa il difetto di motivazione, è infondato, poiché l’accoglimento nel merito comporta rigetto implicito delle questioni pregiudiziali.

Il sesto motivo è infondato: la mancanza dell’autorizzazione all’accesso ai dati bancari non implica inutilizzabilità degli stessi, salvo concreto pregiudizio o lesione di diritti fondamentali, e non v’è obbligo di allegazione, avendo la stessa funzione organizzativa e natura di atto preparatorio.

Il settimo motivo è fondato ed è il cuore della decisione. La Corte richiama l’orientamento per cui, fuori dall’accertamento induttivo puro, l’onere di provare i costi grava sul contribuente. Tuttavia, alla luce della Corte costituzionale n. 10 del 2023, tale impostazione va rivista: nel sistema delineato dal giudice delle leggi, il contribuente con contabilità complessivamente attendibile può sempre opporre la prova presuntiva contraria ed eccepire l’incidenza percentuale dei costi sui prelievi non giustificati. Il principio è estensibile anche al metodo analitico o misto. Il motivo è pertanto accolto, con cassazione con rinvio al giudice del merito; assorbiti l’ottavo e il nono, rigettati i restanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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