La responsabilità oggettiva del deposito fiscale mittente per accise in caso di svincolo irregolare (Cass. civ. Sez. 5 n. 12068 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, la responsabilità del titolare del deposito fiscale mittente per l’irregolare svincolo di prodotti in sospensione d’imposta è una responsabilità di natura oggettiva, connessa alla partecipazione a un’attività economica e non alla colpa dimostrata o presunta. Tale responsabilità prescinde dalla verificazione di un fatto illecito del terzo e viene meno soltanto in caso di distruzione o perdita irremediabile del prodotto, la cui prova grava sull’obbligato. La circostanza che la merce non sia stata fisicamente scaricata presso il deposito ricevente, ma sia stata destinata direttamente alla distribuzione finale, integra la fattispecie dello svincolo irregolare, rendendo esigibile l’accisa in capo al depositario autore dell’invio. Non rileva, a tal fine, l’eventuale natura innovativa o interpretativa della disciplina sopravvenuta sullo scarico effettivo, né la buona fede del depositario.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificava a una società, titolare di un deposito fiscale, e al suo amministratore unico un avviso di pagamento per il mancato versamento delle accise su prodotti petroliferi irregolarmente svincolati. Le indagini della Guardia di Finanza avevano ricostruito un sistema fraudolento in cui il gasolio, stoccato presso il deposito della società, veniva ceduto fittiziamente, in sospensione d’imposta, a un altro deposito fiscale, salvo essere in realtà consegnato direttamente ai distributori finali, i quali non versavano l’imposta. I giudici tributari di primo e secondo grado respingevano le impugnazioni, recependo le risultanze del processo penale che aveva condannato l’amministratore per l’evasione dell’accisa. La società proponeva ricorso per cassazione, articolando otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a contestare la violazione dei principi in tema di estensione degli effetti delle sentenze penali. Ha precisato che la motivazione redatta per relationem a una decisione penale non passata in giudicato è legittima purché il giudice tributario svolga un’autonoma valutazione critica dei fatti. Nella specie, la Corte di giustizia tributaria non aveva recepito acriticamente i risultati del processo penale, ma li aveva valutati unitamente agli elementi del processo verbale di constatazione, dando conto della partecipazione della società alla frode.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti la motivazione apparente e l’omesso esame di un fatto decisivo, sono stati dichiarati inammissibili. Quanto al primo profilo, la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale probatorio è espressione della discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Quanto al secondo, ha ravvisato l’ipotesi della “doppia conforme”, ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., che preclude la censura di omesso esame di fatti decisivi, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice d’appello.
Il quarto motivo, con cui si contestava la sussistenza della responsabilità del deposito mittente per lo svincolo irregolare, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui il depositario autorizzato resta responsabile del pagamento dell’accisa in caso di irregolarità o frode commessa da un terzo nel corso della circolazione in sospensione d’imposta. Tale responsabilità ha natura oggettiva e si fonda sulla partecipazione a un’attività economica, non sulla colpa; l’esonero è ammesso solo in caso di distruzione o perdita irremediabile del prodotto. Nella specie, l’accertamento in fatto della mancata consegna al deposito ricevente e della distribuzione diretta ai consumatori finali integrava la fattispecie di svincolo irregolare, rendendo esigibile l’accisa in capo alla società mittente.
Il quinto motivo, relativo al disconoscimento di un pagamento asseritamente effettuato dal deposito ricevente, è stato giudicato infondato. La Corte ha escluso che gli estratti contabili interni dell’Agenzia, allegati agli atti del processo penale, avessero fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. e ha stigmatizzato il tentativo della ricorrente di ottenere un nuovo accertamento fattuale, precluso in sede di legittimità.
I motivi sesto, settimo e ottavo, concernenti la posizione dell’amministratore e la violazione del contraddittorio preventivo, sono stati dichiarati inammissibili per inconferenza, in quanto relativi a un soggetto estraneo al presente giudizio e a motivi proposti in un altro procedimento. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
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Nota della Redazione
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