Motivazione apparente e minimo costituzionale nella sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 21715 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza tributaria quando il giudice di merito espone gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento in modo tale da rendere possibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. La motivazione deve rispettare il c.d. minimo costituzionale imposto dall’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., non essendo richiesta l’analitica confutazione di ogni deduzione della parte. Integra invece il vizio la sentenza che ometta di indicare gli elementi posti a base della decisione, ovvero li indichi senza approfondita disamina logica o giuridica.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti per conto del Comune intimato, aveva emesso un avviso di accertamento TARI 2015 nei confronti di una società contribuente. Quest’ultima impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che respingeva il ricorso.
La contribuente proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’impugnazione, riconoscendo il diritto all’esenzione per le aree produttive di rifiuti speciali. Avverso tale pronuncia la concessionaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione «apparente», perplessa o incomprensibile, con violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. La ricorrente sosteneva che la Corte territoriale si fosse limitata a riportare quanto dedotto dalla contribuente, senza indicare gli elementi posti a fondamento della propria decisione.
La Corte di cassazione richiama la giurisprudenza costante, citando Cass. n. 15883 del 2017, Cass. n. 9105 del 2017, Cass. Sez. Unite n. 22232 del 2016, Cass. n. 9113 del 2012 e Cass. n. 16736 del 2007. Da tali precedenti ricava il principio secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento, oppure li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento.
Applicando tale regola al caso concreto, la Corte rileva che la motivazione della corte territoriale garantisce il minimo costituzionale. La sentenza impugnata aveva fondato l’accoglimento su più affermazioni: la documentazione esibita dimostrava l’adempimento tempestivo dell’onere posto a carico della contribuente; lo smaltimento dei rifiuti tramite impresa specializzata era provato dal MUD e dalle fatture; l’ente impositore non aveva contestato l’aderenza della raccolta alla natura dei rifiuti prodotti.
La Corte di legittimità valorizza altresì il richiamo alle pronunce relative a precedenti annualità d’imposta — prive di efficacia di giudicato esterno, ma utilizzate come ulteriore elemento di sostegno — e il rilievo che nessuna sopravvenuta mutazione dell’attività produttiva era stata contestata dall’ente. Le argomentazioni risultano pertanto rispettose del minimo costituzionale e non confliggono con le norme invocate. Il ricorso è integralmente respinto, con conseguente obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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