Interposizione fittizia: rileva il possesso effettivo del reddito, non l’esclusiva disponibilità (Cass. civ. Sez. 5 n. 15814 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interposizione fittizia di cui all’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria, per imputare al contribuente i redditi formalmente intestati ad altro soggetto, deve dimostrare che egli ne sia l’effettivo possessore per interposta persona, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. L’oggetto della prova non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione, ma al possesso effettivo del reddito, che costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica. È irrilevante che la disponibilità del reddito da parte dell’interponente sia esclusiva, essendo sufficiente l’effettiva appartenenza del reddito a un soggetto giuridicamente attribuito a un terzo. L’interposto non è soggetto passivo d’imposta, non avendo il possesso dei redditi, e la disciplina non prevede una sua responsabilità aggiuntiva.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con cui rideterminava il reddito del contribuente ai fini IRPEF, IRAP e IVA per il periodo d’imposta 2006. L’Ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, riteneva il contribuente titolare di fatto di una ditta individuale formalmente intestata alla moglie, considerata mero soggetto interposto ex art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale delle Marche rigettava l’impugnazione. L’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione con tre motivi di censura.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Amministrazione denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, censurando il giudice di merito per aver valorizzato ai fini della decisione l’elemento della “esclusiva disponibilità” dei ricavi in capo al contribuente. Secondo la ricorrente, ciò che rileva per l’applicabilità della disciplina antielusiva è l’effettiva disponibilità del reddito in capo all’interponente. La Corte ha ritenuto il motivo fondato.
Nel ricostruire la funzione della norma, la Corte ha chiarito che la disposizione mira a riallineare l’attività svolta da un altro soggetto sull’effettivo percettore del reddito, facendo prevalere la sostanza sulla forma e la realtà sull’apparenza. L’oggetto della prova incombente sull’Ufficio non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione, ma al fatto che il soggetto destinatario dell’accertamento sia l’effettivo possessore del reddito per interposta persona, richiamando la giurisprudenza di Cass. n. 9095/2025, Cass. n. 23231/2022 e Cass. n. 31452/2018.
La Corte ha precisato che la disciplina dell’interposizione esclude una responsabilità aggiuntiva dell’interposto, il quale non è soggetto passivo d’imposta non avendo il possesso dei redditi. Se risulta accertato che il possessore del reddito è l’interponente, è esclusivamente a lui che va determinato il reddito, come confermato anche dal quinto comma della medesima disposizione che prevede il rimborso per l’interposto che provi di aver pagato imposte su redditi poi imputati ad altro contribuente (cfr. Cass. n. 29228 del 2021).
La Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente individuato l’ambito di applicazione della norma, ritenendola applicabile solo in presenza di “disponibilità esclusiva” del frutto dell’attività d’impresa. Il modello legale, invece, concerne l’appartenenza ad un soggetto — in termini di effettiva disponibilità, non di esclusiva disponibilità — di redditi giuridicamente attribuiti ad un terzo, irrilevante essendo il titolo in base al quale tali redditi figurano nominalmente intestati. La Corte ha altresì escluso che la fattispecie possa essere configurata come società di fatto, che presuppone elementi diversi quali la costituzione di un fondo comune e l’affectio societatis.
La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, perché riesamini i fatti di causa determinando se al contribuente fosse attribuibile la titolarità effettiva del reddito oggetto dell’accertamento. I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
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Nota della Redazione
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