Definizione agevolata liti tributarie ed estinzione per cessazione materia contendere (Cass. civ. Sez. V n. 6110 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso del contribuente alla definizione agevolata della lite tributaria, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, determina la cessazione della materia del contendere e impone la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità, previa verifica della regolarità della definizione. La pronuncia di estinzione, in quanto non riconducibile al rigetto né all’inammissibilità o improponibilità del ricorso, non è idonea a fondare l’obbligo di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. Trattandosi di disposizione lato sensu sanzionatoria e di carattere eccezionale, essa è di stretta interpretazione e non può essere applicata oltre i casi espressamente contemplati.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui rettificava il reddito dichiarato ai fini Irpef per l’anno 2008, applicando le regole dell’accertamento sintetico, cosiddetto redditometro. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che accoglieva parzialmente il ricorso e riduceva il reddito accertato.

Proposto appello, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, confermava la decisione di primo grado. Il contribuente introduceva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, tra vizi di nullità della sentenza, omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme sostanziali. Nelle more del giudizio, il contribuente domandava la definizione agevolata della controversia e depositava istanza di cessazione della materia del contendere, con rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che non sussistono le condizioni per l’esame nel merito dei motivi, perché il contribuente ha provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, dichiarando contestualmente di rinunciare al ricorso. L’istanza è stata ricevuta dall’incaricato per la riscossione, che ha proceduto al calcolo degli oneri, e il contribuente ha prodotto copia dei bollettini di versamento attestanti il pagamento delle somme dovute.

La stessa Amministrazione finanziaria, per il tramite del proprio difensore, ha comunicato la regolarità della definizione della lite e si è associata alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.

Quanto alle spese di lite, la Corte non provvede, non avendo l’Amministrazione svolto difese nel giudizio di legittimità. Il profilo di maggiore interesse riguarda l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che impone al ricorrente non vittorioso il versamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto.

La Corte esclude l’applicabilità della norma. Il tenore della pronuncia è di estinzione del giudizio, non di rigetto né di inammissibilità o improponibilità del ricorso. La disposizione, in quanto lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, è di stretta interpretazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni richiamate consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo, secondo gli orientamenti richiamati dalle sentenze della Sezione tributaria degli anni 2015, 2018, 2020 e 2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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