Regione estranea alla convenzione non deve le rette socio-sanitarie (Cass. civ. Sez. I n. 3187 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Regione che non abbia preso parte alla convenzione stipulata tra una struttura privata e l’Azienda sanitaria provinciale non è obbligata a corrispondere direttamente alla struttura le quote di retta gravanti sul fondo sociale regionale. L’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, convertito nella legge n. 423/1993, non introduce alcun collegamento tra la Regione e la posizione dell’incaricato al pagamento, restando la Regione estranea al soggetto che ha concluso la convenzione. L’esistenza di un titolo negoziale azionabile verso l’Azienda sanitaria esclude la proponibilità dell’azione di indebito arricchimento per difetto del carattere di sussidiarietà richiesto dagli artt. 2041 e 2042 cod. civ. La domanda di restituzione delle somme eseguite in forza della sentenza di primo grado poi riformata ha natura ripristinatoria e può essere proposta anche con la precisazione delle conclusioni, se l’esecuzione è seguita alla proposizione dell’appello. Il difensore distrattario non è contraddittore necessario nel giudizio di impugnazione che non investa specificamente il capo relativo alla distrazione.

Il Fatto

Una struttura privata socio-sanitaria aveva erogato prestazioni assistenziali in favore di anziani, in base a provvedimenti dell’Azienda sanitaria provinciale e a una convenzione stipulata con quest’ultima. La struttura ha convenuto in giudizio la Regione, chiedendo la condanna al pagamento della quota del 50% della retta giornaliera gravante sul fondo sociale regionale, a titolo di saldo del corrispettivo o, in subordine, di indennizzo.

Il Tribunale ha accolto la domanda con ordinanza emessa all’esito del procedimento sommario di cognizione. La Corte d’appello ha riformato la decisione e rigettato la pretesa, escludendo che la Regione dovesse somme in forza di una convenzione della quale non era stata parte. La struttura ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; ha resistito la Regione con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata, confermata da una serie di pronunce del 2023, e ne riprende per relationem i passaggi argomentativi. Resta ferma l’esclusione della legittimazione passiva della Regione rispetto alla pretesa di strutture private fondata su contratti conclusi tra queste e l’Azienda sanitaria.

Quanto all’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, la Corte ribadisce che la norma non ha valenza nel caso concreto, perché non emerge alcun elemento di collegamento tra la posizione dell’incaricato al pagamento e la posizione della Regione, estranea al soggetto che ha stipulato la convenzione relativa alle prestazioni socio-assistenziali. Né le disposizioni regionali invocate dalla ricorrente, relative al riconoscimento di provvidenze finanziarie per debiti pregressi, conducono a soluzione diversa.

L’esistenza di un’azione contrattuale verso l’Azienda sanitaria è inoltre ragione idonea a escludere la censura sulla violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ.: il titolo negoziale azionabile incide sulla proponibilità dell’azione di indebito arricchimento, per assenza del requisito di sussidiarietà.

Il quarto, quinto e sesto motivo sono esaminati congiuntamente. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 2841 del 1989: l’azione di restituzione di somme pagate in base alla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva non rientra nello schema della condictio indebiti, ma ha natura ripristinatoria della situazione anteriore. Il suo presupposto è l’avvenuta corresponsione; la domanda va proposta con l’atto di appello se l’esecuzione lo ha preceduto, ed è ammissibile nel corso del giudizio se l’esecuzione è seguita all’impugnazione.

Nel caso concreto la domanda di restituzione è stata proposta in sede di precisazione delle conclusioni e, sotto questo profilo, non è tardiva. La censura sulla posteriorità dell’assegnazione rispetto all’appello è priva di autosufficienza, non avendo la ricorrente dimostrato la corrispondenza tra gli atti allegati e le ordinanze prodotte dalla Regione. La doglianza sulla tardività del deposito telematico è irrilevante, avendo l’ente indicato che si trattava di provvedimenti successivi alla proposizione dell’appello. I motivi sulla motivazione e sull’onere della prova sono inammissibili, rispondendo la decisione al minimo costituzionale e involgendo valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità.

Il settimo motivo è infondato. L’istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda, ma sollecita la sostituzione del difensore alla parte nella legittimazione a ricevere il pagamento. Il difensore distrattario è parte solo quando il gravame investa specificamente il capo relativo alla distrazione; non è quindi contraddittore necessario dell’impugnazione che attenga alla causa tra le parti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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