Rimborso sisma Sicilia: aiuto di Stato incompatibile e prova del de minimis (Cass. civ. Sez. V n. 18702 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio fiscale previsto dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in favore delle vittime del sisma siciliano del dicembre 1990 integra una misura di aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, come accertato dalla Commissione europea con la decisione del 14 agosto 2015. Il rimborso del 90 per cento delle imposte versate non spetta a chi svolge attività di impresa nell’accezione eurounitaria, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, ancorché esercenti attività protette, salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento de minimis applicabile o concessi in base a un regime destinato a compensare i danni causati da calamità naturali. Con riferimento all’IVA, il diritto eurounitario osta all’applicazione della norma, che non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente la riscossione integrale del tributo. Spetta al contribuente l’onere della prova della compatibilità del beneficio e del rispetto della soglia di de minimis.

Il Fatto

Un contribuente presentò nel novembre 2008 istanza di rimborso del 90 per cento delle somme versate per il triennio 1990-1992, invocando l’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. L’Ufficio rimase inerte e il contribuente impugnò il silenzio-rifiuto.

La C.T.P. di Catania rigettò il ricorso; su appello, la C.T.R. della Sicilia riformò la decisione e accolse la domanda di rimborso. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione con tre motivi, mentre il contribuente rimase intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla violazione delle norme interne e del diritto eurounitario, è stato accolto. La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui, in ragione dell’incompatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato e dell’interpretazione della decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, il rimborso non spetta a chi svolge attività di impresa nell’accezione eurounitaria, né ai liberi professionisti, salvo i benefici conformi al regolamento de minimis o destinati a compensare danni da calamità naturale.

La Corte ha richiamato i propri precedenti in materia, tra cui Cass., n. 30373/19, Cass., n. 3490/25, Cass., n. 25278/15 e Cass., n. 16923/16. Da essi si desume che il contribuente deve provare, per il rispetto del limite del de minimis, che l’ammontare complessivo degli aiuti ottenuti nel triennio non supera la soglia prevista, ovvero, per l’ipotesi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, che la sede operativa si trovava nell’area colpita al momento dell’evento e che ha subito danni effettivi, escludendo una sovracompensazione.

Con particolare riguardo all’IVA, il diritto eurounitario osta all’applicazione della norma, che non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente la riscossione integrale del tributo, come chiarito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 17 luglio 2008, in causa C-132/06.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati rigettati. La Corte ha chiarito che la capienza dei fondi stanziati rispetto all’entità del diritto al rimborso attiene alla fase esecutiva dell’ottemperanza e non al giudizio sull’an e sul quantum del diritto (arg. ex Cass., n. 16289/22). Quanto all’affermazione sul diverso procedimento amministrativo introdotto da legge sopravvenuta, essa costituisce un mero obiter dictum.

In conclusione, la sentenza è cassata in relazione al rimborso dell’IVA, con rigetto nel merito della relativa domanda, ed è cassata con rinvio, per il rimborso dell’IRPEF, alla CGT di secondo grado della Sicilia, che regolerà anche le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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