Errore revocatorio sulla produzione dei documenti e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 25107 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore del giudice di merito che, per una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, ritenga inesistente un documento la cui presenza negli atti di causa risulti incontestabilmente accertata non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., ma l’errore di fatto deducibile esclusivamente con la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ. L’omesso esame rileva in cassazione solo quando il giudice abbia percepito il fatto nei suoi esatti termini materiali e lo abbia poi trascurato, risolvendosi l’omissione in un implicito apprezzamento negativo o in una valutazione illogica. La falsa percezione della realtà processuale, come il supporre l’inesistenza di documenti in realtà depositati, costituisce errore su fatto incontroverso e impone il rimedio revocatorio.

Il Fatto

Un contribuente impugnava la cartella di pagamento dell’imposta di registro emessa nei suoi confronti in qualità di coobbligato in solido di una società in amministrazione giudiziaria. La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso originario, ritenendo che i vizi di notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione dovessero essere fatti valere avverso l’atto prodromico.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieva l’appello del contribuente, rilevando che l’Ufficio non aveva prodotto l’avviso di rettifica, la relativa impugnazione né le sentenze poste a fondamento della cartella, e che doveva quindi escludersi l’estensione degli effetti sfavorevoli al coobbligato. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

L’Agenzia ha dedotto, con l’unico mezzo, la violazione degli artt. 112 e 39 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 2909 cod. civ. e l’art. 324 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo. Il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto non prodotte le copie delle sentenze depositate dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo, documenti che erano stati versati in atti con nota del 13 luglio 2023.

La Corte ha preliminarmente disatteso, perché manifestamente infondata, l’eccezione del controricorrente sull’inosservanza dell’onere di autosufficienza. Ha poi affrontato il nodo centrale: la qualificazione del vizio dedotto. L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. postula che il giudice di merito, dopo aver percepito il fatto nei suoi esatti termini materiali, abbia omesso di valutarlo.

Diversa è l’ipotesi della falsa percezione della realtà: quando il giudice abbia ritenuto inesistente, per una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, un fatto o un documento la cui esistenza risultava incontestabilmente accertata dagli atti, si configura un errore di fatto deducibile esclusivamente con la revocazione ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. La Corte richiama in tal senso una serie di precedenti, da ultimo Cass., Sez. 3^, 11 febbraio 2026, n. 3023, oltre a Cass., Sez. 3^, 15 maggio 2007, n. 11196, Cass., Sez. Lav., 28 settembre 2016, n. 19174 e Cass., Sez. Trib., 26 maggio 2026, n. 16374.

Nel caso concreto il giudice di appello, per una svista nella percezione della realtà processuale, ha ritenuto non depositati i documenti che invece erano stati prodotti dall’appellante e acquisiti al fascicolo d’ufficio, senza contrasto tra le parti e senza pronuncia su tale circostanza. Sono perciò integrati i presupposti del rimedio revocatorio. Trattandosi di errore su fatto incontroverso, la censura non poteva essere proposta con il ricorso per cassazione: non un’omessa pronuncia, ma un’erronea statuizione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

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