Definizione agevolata e estinzione del giudizio tributario in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 20775 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, la definizione agevolata disciplinata dall’art. 1, commi 190 e seguenti, legge n. 197/2022 e la conseguente estinzione del giudizio ai sensi del comma 198 si perfezionano con il deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è dovuto alcun ulteriore versamento a titolo di contributo unificato quando la causa estintiva del giudizio sia correlata all’iniziativa della parte controricorrente e, nei riguardi della ricorrente, rilevi l’istituto della prenotazione a debito. Il giudice dichiara l’estinzione con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dall’impugnazione di un avviso di liquidazione delle imposte e tasse ipotecarie, dovute per l’iscrizione di un’ipoteca volontaria costituita da un terzo datore a garanzia di un accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale. I contribuenti, tra cui un notaio, proponevano ricorso davanti alla giustizia tributaria.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1759/20, confermava la decisione di primo grado che aveva accolto le impugnazioni. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione sulla base di due motivi, entrambi formulati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., contestando l’applicazione dell’esclusione del tributo per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato. Il notaio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare i motivi di ricorso, la Corte affronta in via pregiudiziale la questione dell’estinzione del giudizio per definizione agevolata. Il controricorrente deduce e documenta di aver presentato istanza ai sensi della legge n. 197/2022, con il versamento dell’intero importo dovuto. La stessa Agenzia, in adempimento degli obblighi di cui all’art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, convertito in legge n. 41/2023, ha rimesso alla Corte l’elenco delle controversie per le quali era stata presentata domanda di definizione.
Il quadro normativo richiamato è puntuale. Il comma 190 dell’art. 1 consente di definire con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia le liti pendenti in Cassazione in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i gradi precedenti. Il comma 197 disciplina la sospensione del processo e l’onere di deposito della documentazione entro il termine previsto. Il comma 198 stabilisce che, in caso di deposito ai sensi del secondo periodo del comma precedente, il processo è dichiarato estinto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. La Corte applica il comma 198 quanto alle spese, ribadendo che esse restano a carico della parte che le ha anticipate. Quanto al contributo unificato, invece, la Corte esclude che ricorrano i presupposti per un ulteriore versamento ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: la causa estintiva è correlata all’iniziativa della parte controricorrente e, nei riguardi della ricorrente, rileva l’istituto della prenotazione a debito. Il giudizio viene così definito senza esame nel merito dei due motivi di ricorso, assorbiti dall’intervenuta definizione agevolata.
Nota della Redazione
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