Definizione agevolata e estinzione del giudizio tributario per perfezionamento (Cass. civ. Sez. V n. 22399 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, subordina l’estinzione del giudizio al perfezionamento della definizione e alla produzione, nel medesimo giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Il giudizio pendente avente ad oggetto i carichi ricompresi nella definizione resta sospeso dal giudice nelle more del pagamento delle somme dovute e, in caso di mancato perfezionamento, la sospensione è revocata su istanza di una delle parti. Accertato il perfezionamento della procedura, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio e, in ragione dell’adesione dell’Amministrazione finanziaria, compensa tra le parti le spese di lite.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale per gli anni dal 2006 al 2009, l’Agenzia delle entrate notificava a una società esercente attività di rimessaggio imbarcazioni e fornitura di servizi nautici un avviso di accertamento relativo all’anno 2008. L’Ufficio recuperava a tassazione, ai fini Ires e Irap, i canoni di leasing e i costi di gestione di un’imbarcazione, ritenuti privi del requisito di inerenza, e, ai fini Iva, l’imposta detratta sui medesimi costi, oltre ai costi delle prestazioni rese da altra società e considerate generiche nella descrizione.

Il ricorso della società veniva rigettato in primo grado e la pronuncia era confermata dalla Commissione tributaria regionale, che escludeva la qualificazione dell’imbarcazione come bene strumentale. Proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, la società contribuente depositava istanza di estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la società ha depositato istanza di estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, con allegata la domanda di adesione e la comunicazione delle somme dovute. All’udienza la causa era stata rinviata a nuovo ruolo, con invito all’Agenzia delle entrate a prendere posizione sulla regolarità del procedimento di definizione.

Il thema decidendum non investe più i motivi di ricorso, ma la sola verifica dei presupposti processuali dell’estinzione. Il giudice richiama il disposto dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/2018, secondo cui il debitore indica nella dichiarazione l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi e assume l’impegno a rinunciarvi; i giudizi sono sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute.

La norma subordina l’estinzione del giudizio a due condizioni: l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In caso contrario il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Nel caso di specie l’Agenzia delle entrate, preso atto della comunicazione dell’Ufficio circa l’avvenuto pagamento da parte della contribuente di quanto previsto per il perfezionamento della procedura, ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Integrate le condizioni legali, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Quanto alle spese, in considerazione dell’adesione dell’Agenzia, le compensa tra le parti.

La Corte esclude infine i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, tenuto conto dell’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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