Beneficio contributivo solo per gli aumenti effetto del d.m. 21 febbraio 1996 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7382 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione prevista dall’art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del 1996, inserito dalla legge di conversione n. 30 del 1997, spetta in via esclusiva per quegli aumenti contributivi effettivi che siano effetto del d.m. 21 febbraio 1996, attuativo dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335 del 1995. Il beneficio può essere riconosciuto solo quando l’innalzamento dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sia compensato dalla contestuale riduzione delle aliquote per le prestazioni temporanee, nei termini stabiliti dal citato decreto ministeriale. Non spetta, invece, in relazione alle agevolazioni riconosciute ad altro titolo sui contributi minori, come quelle previste dall’art. 120 della legge n. 388 del 2000, estranee al meccanismo compensativo delineato dalla riforma del 1995. Le disposizioni che introducono benefici contributivi sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre il perimetro tracciato dalla legge.
Il Fatto
Una società cooperativa, nata dalla trasformazione di una compagnia che opera nel porto di Genova nelle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci, ha proposto opposizione contro un avviso di addebito dell’INPS, recante intimazione di pagare oltre un milione e mezzo di euro a titolo di omessa contribuzione e sanzioni per il periodo febbraio-novembre 2012. Dopo una rettifica dell’Istituto, l’oggetto del contendere è rimasto circoscritto a poco più di cinquantottomila euro.
La cooperativa ha sostenuto di aver versato i contributi sulle retribuzioni effettive dei soci lavoratori e di aver subito un aggravio per effetto dell’incapienza delle aliquote dei contributi minori, derivante dall’esonero introdotto dalla legge finanziaria per il 2001. Ha quindi rivendicato il beneficio dell’art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del 1996. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno accolto la domanda. L’INPS ha impugnato la sentenza di secondo grado con ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il contesto normativo. L’art. 3, comma 23, della legge n. 335 del 1995 ha elevato al 32 per cento l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, prevedendo una contestuale riduzione delle aliquote per le prestazioni temporanee. Il d.m. 21 febbraio 1996 ha attuato tale previsione, riducendo di 4,43 punti l’aliquota dei contributi minori, per mantenere inalterato il costo del lavoro. L’art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del 1996 ha poi introdotto una dilazione degli aumenti contributivi, applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni dal 1° gennaio 1997.
Secondo la Corte, il tenore testuale della norma è inequivocabile: il congegno di favore si riconnette agli aggravi che costituiscano “effetto” del decreto ministeriale del 1996 e che non siano stati neutralizzati dalla riduzione delle aliquote dei contributi minori. La ratio del beneficio risiede nell’insufficienza di quella riduzione e resta interna al sistema di bilanciamento delineato dalla riforma del 1995.
Da questo contesto, a matrice storica delimitata, esula la vicenda degli sgravi che, sui contributi minori, siano attribuiti ad altro titolo. Nel caso di specie l’esonero deriva dall’art. 120 della legge n. 388 del 2000, normativa posteriore e del tutto distinta da quella che ha previsto la riduzione delle aliquote.
La Corte afferma inoltre che la disciplina volta a introdurre benefici o agevolazioni, modulando in senso più favorevole l’obbligo contributivo, è di stretta interpretazione e non tollera estensioni oltre il perimetro legale. L’interpretazione estensiva accolta in appello valorizza una sopravvenienza normativa disancorata dal peculiare contesto del riassorbimento delle aliquote.
Preliminarmente, la Corte esclude che la questione sia stata già decisa funditus dalla precedente sentenza n. 1113 del 2020, resa su ragione processuale. Il ricorso è dichiarato ammissibile e, nel merito, accolto. La sentenza d’appello è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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