Il giudizio sul raddoppio del contributo unificato spetta al giudice tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 16609 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione relativa alla debenza del c.d. “doppio contributo” unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, ha natura di debito tributario ed è quindi estranea alla cognizione del giudice ordinario, spettando alla giurisdizione del giudice tributario. L’ulteriore versamento a titolo di contributo unificato non ha natura sanzionatoria, ma partecipa della natura del “primo” contributo, quale fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale e strumento per disincentivare richieste giudiziarie superflue. Ne consegue che l’attestazione, resa dal giudice nella sentenza, della sussistenza dei presupposti per il versamento non è impugnabile nel giudizio di merito, richiedendo un apposito atto impositivo da contestare in separata sede.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2010, con il quale recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili, determinando una maggiore pretesa per IRES, IRAP e IVA. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della società e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia confermava la decisione, reputando infondati i motivi di gravame relativi alla notifica e al contraddittorio, e coperta da giudicato interno la questione sul merito della pretesa.
Avverso la sentenza d’appello, la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, lamentando, tra l’altro, l’erronea applicazione delle norme in materia di deducibilità dei costi e censurando la decisione del giudice di secondo grado di disporre il raddoppio del contributo unificato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente l’eccezione di inammissibilità della memoria depositata dall’Agenzia delle Entrate, con allegata una sentenza successiva resa tra le medesime parti. Tale deposito è stato ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c., in quanto l’Ufficio non aveva provveduto al tempestivo deposito del controricorso.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, avendo la sentenza impugnata valutato nel merito la questione che si assumeva non esaminata, ancorché con un evidente errore materiale sull’importo. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti inammissibili in quanto diretti a una rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; inoltre, in presenza di una “doppia conforme”, il ricorso poteva essere proposto solo per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), c.p.c., non avendo l’impugnante dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366 c.p.c., per non aver la ricorrente riprodotto integralmente il contenuto degli allegati richiamati, così impedendo alla Corte di verificare l’effettiva ragione della ripresa a tassazione. Il quinto motivo, relativo al raddoppio del contributo unificato, è stato parimenti dichiarato inammissibile.
La Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 20621 del 2023, secondo cui il versamento dell’ulteriore importo ha natura di tributo giudiziario. Ha altresì ricordato, con le Sezioni Unite n. 4315 del 2020, che la questione sulla debenza del c.d. “doppio contributo” è estranea alla giurisdizione ordinaria, spettando al giudice tributario. Nel caso di specie, l’oggetto del contendere era l’atto impositivo per le maggiori imposte, non l’invito al pagamento del contributo, sicché la doglianza era estranea e doveva essere fatta valere impugnando l’eventuale atto impositivo in separata sede. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con conseguente doversi del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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