Valore della controversia tributaria determinato dall’intero atto impugnato, non dalla sola sanzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 18370 del 07.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il valore della controversia, ai fini della verifica della soglia di ammissibilità del reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, va determinato avendo riguardo alla domanda proposta dal contribuente e, quindi, all’atto impugnato nella sua interezza, comprensivo di imposte, sanzioni, interessi e accessori. L’eventuale erronea qualificazione delle somme richieste dall’ente impositore (come imposte piuttosto che come sanzioni) risulta ininfluente quando la censura del contribuente non miri a contestare specificamente la sola sanzione irrogata, ma l’intero avviso di accertamento. La decisione del giudice di merito che dichiari l’inammissibilità del ricorso per mancata costituzione nel termine di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, non essendo applicabile la proroga di novanta giorni prevista per il procedimento di mediazione, resiste alla censura di violazione di legge laddove la CTR abbia fondato il proprio convincimento sulla letterale richiesta di annullamento totale dell’atto impositivo contenuta nel ricorso introduttivo.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava maggiori imposte (IRPEF, addizionale regionale, IRAP, IVA e addizionale comunale) per un cumulo materiale di sanzioni pari a complessivi € 23.599,00, successivamente rideterminate in cumulo giuridico nella sanzione unica di € 19.305,00, oltre interessi e spese di notifica.
La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso, ritenendo non applicabile il procedimento di reclamo-mediazione ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 e, conseguentemente, tardiva la costituzione in giudizio avvenuta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello del contribuente, confermando che il valore della controversia, avuto riguardo all’integrale richiesta di annullamento dell’avviso, superava la soglia di € 20.000,00. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha innanzitutto rilevato che il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che i giudici di merito avevano errato nel ritenere che il valore della controversia fosse dato dalla somma delle imposte (€ 23.599,00) e della sanzione unica (€ 19.305,00). Secondo il contribuente, l’importo risultante dal cumulo giuridico di € 19.305,00 sarebbe stato inferiore alla soglia di € 20.000,00, con conseguente obbligo di attivazione della procedura di mediazione. La censura è stata però ritenuta inammissibile perché non coglieva l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
La CTR, infatti, non aveva affatto errato nell’individuare l’importo della sanzione, correttamente qualificandolo come sanzione unica di € 19.305,00, ma aveva fondato la propria decisione sulla circostanza che il contribuente, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva chiesto l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento, comprensivo di imposte, sanzioni, interessi e spese. Ne derivava che l’impugnativa investiva l’atto nella sua interezza, con conseguente superamento della soglia di valore rilevante per l’applicazione del reclamo-mediazione.
La S.C. ha quindi evidenziato che il contribuente, a sostegno della propria tesi, non aveva offerto una riproduzione letterale del ricorso introduttivo contraria a quella compiuta dalla CTR, ma aveva invece richiamato il tenore delle conclusioni rassegnate nel ricorso in appello, laddove la richiesta era limitata alla sola riforma della sentenza di primo grado e alla declaratoria di non dovutezza della sanzione di € 19.305,00. Tale argomentazione non poteva valere a dimostrare l’errore dei giudici di merito, i quali avevano correttamente interpretato la domanda originaria.
In definitiva, la S.C. ha ritenuto la questione relativa alla rilevanza della sola sanzione unica ai fini della determinazione del valore della controversia irrilevante, poiché l’impugnativa dell’avviso nella sua interezza comportava comunque il superamento della soglia di € 20.000,00. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte del contribuente, nulla disponendosi sulle spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate.
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Nota della Redazione
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