Divieto di riduzione oltre il 50 per cento delle spese di lite (Cass. civ. Sez. V n. 7703 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. La modifica normativa ha reso inderogabili le riduzioni massime, superando il precedente assetto che non assoggettava a controllo di legittimità l’esercizio del potere discrezionale contenuto tra minimo e massimo dei parametri. La liquidazione che si discosti dai valori medi senza tener conto del valore della controversia e della nota spese depositata viola i minimi tariffari ed è censurabile per cassazione.

Il Fatto

La controversia trae origine da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere la liquidazione delle spese legali relative a un precedente giudizio definito con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma. Investita della questione a seguito di rinvio disposto dalla Corte con ordinanza, la Commissione provinciale provvedeva alla liquidazione delle spese.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando la violazione e falsa applicazione della disciplina sui compensi professionali. La Regione intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente perché incentrati sulla medesima questione, sono stati ritenuti fondati. Il ricorrente censurava la sentenza di merito per essersi discostata, senza motivazione, dagli importi indicati nella nota spese e dai valori medi tabellari, nonché per aver provveduto a una liquidazione complessiva in violazione dei valori minimi applicabili.

La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014. Nella formulazione originaria i valori medi potevano essere aumentati fino all’80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento, con limiti differenziati per la fase istruttoria. In tale assetto la giurisprudenza aveva escluso il controllo di legittimità sull’esercizio del potere discrezionale, restando doverosa la motivazione solo in caso di ulteriore scostamento, fermo il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude liquidazioni simboliche.

La modifica operata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018, applicabile alla fattispecie, dispone invece che i valori medi possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. La Corte richiama sul punto le Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021, che hanno affermato l’inderogabilità delle riduzioni massime.

Il Collegio richiama inoltre la sentenza 427/2017 della Corte di Giustizia, che ha subordinato la compatibilità con l’art. 101 TFUE delle normative sugli onorari minimi alla verifica della loro rispondenza a obiettivi legittimi e della proporzionalità delle restrizioni. Nella specie i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato, e dunque da un organo statale per finalità di interesse generale.

Nella specie la liquidazione operata dal giudice di merito è risultata in contrasto con tali principi, perché non ha tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi applicabili, determinando importi in violazione dei minimi tariffari e senza considerare la nota spese. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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