Ricevitorie per bookmaker senza concessione non devono l’imposta per il 2009 (Cass. civ. Sez. V n. 17594 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle annualità d’imposta anteriori al 2011 l’imposta unica su concorsi pronostici e scommesse non è dovuta dal titolare della ricevitoria che opera per conto di un bookmaker privo di concessione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui assoggettano al tributo le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per i periodi d’imposta precedenti al 2011, impedisce di rivolgere la pretesa impositiva al ricevitore. In quel periodo la traslazione del carico fiscale sul bookmaker era ormai preclusa, essendosi cristallizzate le commissioni pattuite sulla base del quadro regolatorio anteriore. Il presupposto impositivo resta riferito al bookmaker, con o senza concessione.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente, titolare di un’impresa individuale esercente attività di raccolta di scommesse, avverso un avviso di accertamento per imposta unica sul gioco relativa all’anno 2009. La Commissione tributaria regionale della Puglia confermava la decisione, osservando che il tributo era dovuto perché risultava provata la raccolta di scommesse non autorizzata, di per sé costituente presupposto impositivo, e perché il contribuente rientrava tra i soggetti passivi.

Il contribuente impugnava la sentenza regionale con ricorso per cassazione affidato a nove motivi, dolendosi, tra l’altro, dell’errata individuazione del presupposto oggettivo e della soggettività passiva del tributo. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina unitariamente il primo, il secondo, il terzo e il settimo motivo, rilevando che riguardano esclusivamente la posizione del ricevitore, in relazione all’anno d’imposta 2009. La questione era già stata oggetto di ripetuta disamina dalla Corte a partire da Cass. n. 8757 del 2021, seguita da numerose altre pronunce le cui motivazioni sono espressamente condivise e richiamate.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998, l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse; l’art. 3 individua i soggetti passivi in coloro che gestiscono, anche in concessione, concorsi pronostici e scommesse. L’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, di natura interpretativa, ha stabilito che l’imposta è comunque dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse per conto proprio o di terzi, con obbligo solidale del soggetto per conto del quale l’attività è esercitata.

Il passaggio decisivo è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, richiamata nella motivazione. Il giudice delle leggi ha riconosciuto l’incertezza interpretativa sull’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo anteriore alla disposizione interpretativa del 2010, ma ha escluso che l’equiparazione del gestore per conto terzi al gestore per conto proprio sia irragionevole, partecipando entrambi all’organizzazione e all’esercizio delle scommesse. Ha tuttavia dichiarato l’illegittimità costituzionale delle due disposizioni nella sola parte in cui prevedono che, per le annualità anteriori al 2011, siano assoggettate all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

La ragione dell’illegittimità risiede nell’impossibilità, per quel periodo, di procedere alla traslazione dell’imposta, essendosi già cristallizzate le commissioni pattuite tra ricevitorie e bookmaker. Da ciò consegue che, per le annualità antecedenti al 2011, non risponde la ricevitoria ma il bookmaker, con o senza concessione. Diversa è la conclusione per le annualità dal 2011, rispetto alle quali la solidarietà e la correlata possibilità di traslazione consentono alle parti di rimodulare le commissioni.

Poiché nella specie rileva la sola posizione del ricevitore per un periodo d’imposta anteriore al 2011, le censure sono complessivamente accolte. L’accoglimento dei motivi esaminati rende inutile la trattazione dei restanti, il cui esame resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della lite, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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