Rottamazione ter ed estinzione del giudizio di cassazione senza integrale pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 7708 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza della dichiarazione del contribuente di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, seguita dalla comunicazione dell’agente della riscossione, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore qualora egli sia ricorrente. Il mancato pagamento integrale delle rate concordate non è ostativo alla dichiarazione di estinzione. La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo qualora risulti, al momento della decisione, che il contribuente abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. La rinuncia e la conseguente estinzione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, restando la situazione sostanziale regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’agente della riscossione.
Il Fatto
La controversia ha origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa sulla scorta di un avviso di accertamento e di un atto di contestazione per IRPEF ed IVA relativi all’anno d’imposta 2002, divenuti definitivi per mancata impugnazione. La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replicava la sola Agenzia delle entrate. Successivamente il contribuente depositava istanza di adesione alla definizione agevolata delle controversie di cui all’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter). A seguito di richiesta di informazioni, la difesa erariale avanzava istanza di estinzione del giudizio, ancorché il contribuente non avesse completato il pagamento di tutte le rate.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’istanza della difesa erariale di estinzione del giudizio per intervenuta adesione del ricorrente alla rottamazione delle cartelle. Rileva che, ancorché l’art. 3, comma 6, citato, subordini l’estinzione all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati, il mancato pagamento integrale non è ostativo alla dichiarazione di estinzione.
La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia di definizione agevolata, affermando che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione con impegno a rinunciare al giudizio, seguita dalla comunicazione dell’esattore, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018; conf. Cass., Sez. L, n. 11540 del 2019, nonché Cass. n. 4106 del 2020 e Cass. n. 7439 del 2022). In entrambe le ipotesi deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.
La Corte valorizza il principio secondo cui l’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ricomprende sia i casi in cui l’estinzione è disposta direttamente dalla legge, sia quelli in cui sono necessari comportamenti diretti a integrare la fattispecie estintiva (Cass. Sez. Un. n. 19980 del 2014). Ne consegue che, ricorrendone i presupposti, è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione.
Nel caso in esame, non essendo possibile pronunciare la cessazione della materia del contendere per mancato pagamento integrale del debito rateizzato, va dichiarata l’estinzione del giudizio. La Corte precisa che la dichiarazione di estinzione non fa passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, restando la situazione sostanziale regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’agente della riscossione. La pronuncia esime la Corte dal riferire sui motivi di ricorso. Non deve provvedersi sulle spese, assorbite dal contenuto della definizione agevolata, né ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile in caso di rinuncia al ricorso.
Nota della Redazione
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